OGNI PROMESSA E’ UN DEBITO; MA CON QUALCHE DISTINGUO! Il mese di ottobre dovrebbe vedere l’attuazione dello stralcio dei debiti fiscali sino a 5mila euro, ma la strada non è così semplice. (Gazzetta Tributaria Edizione 59/2021)

OGNI PROMESSA E’ UN DEBITO; MA CON QUALCHE DISTINGUO! Il mese di ottobre dovrebbe vedere l’attuazione dello stralcio dei debiti fiscali sino a 5mila euro, ma la strada non è così semplice. (Gazzetta Tributaria Edizione 59/2021)

59 – Il mese di ottobre dovrebbe vedere l’attuazione dello stralcio dei debiti fiscali sino a 5mila euro, ma la strada non è così semplice.

 

Tra le innumerevoli proposte e codifiche di aiuti, incentivi e agevolazioni il periodo tragico della pandemia, che speriamo si stia attenuando, ci ha anche portato lo stralcio di taluni debiti tributari come previsto dal decreto Sostegni (art.4 D.L.22/03/2021 n. 41) – che tipo di sostegno sarà prodotto dallo stralcio di partite ultra decennali, minori e in maggior parte cristallizzate è ancora da dimostrare!

La norma prevede che la cancellazione avvenga nel mese di ottobre, attraverso uno scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione, e in previsione di tale adempimento è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 24 settembre 2021(naturalmente emanata il venerdì sera, ma di tale abitudine abbiamo già segnalato l’anomalia!).

La caratteristica peculiare di tale provvedimento di stralcio dovrebbe essere l’automatismo, per cui non è richiesto al contribuente alcuna azione propositiva, ma tutte le operazioni dovrebbero svolgersi in automatico entro la data di scadenza del 31 ottobre 2021.

Non ripetiamo i termini generali dell’operazione, ma meritano di essere segnalate, tra le altre, alcune peculiarità che potrebbero richiedere successivi interventi.

a) In caso di omissione che fare?

Espressamente il punto 3.2 della circolare sottolinea che l’Agenzia (Riscossione) procede allo stralcio senza informare il contribuente; questi potrà verificare che vi è stato lo stralcio chiedendo il proprio estratto di ruolo allo sportello, con una indubbia complicazione.

Non viene trattato da nessuna parte il caso di omesso stralcio di una partita presunta, a torto od a ragione, definibile. Trattandosi di un diritto del contribuente potrà certamente essere attivato un procedimento contenzioso, attraverso il percorso del silenzio rifiuto, con una farraginosità che si sarebbe voluta evitare!

b) I coobbligati

Nel caso, certamente non frequente di coobbligazione, la circolare introduce il concetto che lo stralcio sarà possibile solo se tutti i coobbligati rientrano nelle dimensioni agevolabili (reddito < €30.000 nel 2019); non è infrequente che i soggetti potenzialmente interessati neppure sappiano della coobbligazione e considerino in automatico il proprio debito stralciato!

Mancando la comunicazione dall’Agenzia deve farsi parte attiva l’interessato per mettere in moto il meccanismo di verifica.

c) La società di persone

E’ rimasto nel dubbio il trattamento di eventuali debiti “antichi” di società di persone che sono contemporaneamente soggetti propri di imposta (per IRAP, IVA ecc.) e strutture trasparenti per l’imputazione dei redditi pro-quota ai soci: il limite di reddito per accedere all’agevolazione dove e come si calcola? Sicuramente saranno casi limite, ma è proprio l’eccezione che costruisce una buona struttura legislativa.

Bastano queste poche note sommarie per segnalare che certamente sarà opportuno, per i soggetti potenzialmente interessati, rivolgersi ad un professionista esperto e specializzato dopo il 31 ottobre per verificare la sorte dei propri debiti tributari ante 2010 (iscritti a ruolo!) perché il conclamato automatismo potrebbe non essere tale!

 

Gazzetta 59, 05/10/2021

 

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