09 Lug NEGATA LA “RENDITA” FISCALE (Gazzetta Tributaria n. 96/2026)
96 – Una recente risposta ad interpello svela una iniziativa per godere di deduzioni a cui non corrispondono costi sostenuti.
Quando le norme sono scritte in modo non preciso possono scatenarsi appetiti impropri che richiedono puntualizzazioni e possono suscitare sorprese.
Il caso trattato dalla risposta n. 136 dell’8 luglio 2026, nella limitatezza delle argomentazioni ufficiali, è emblematico.
Una specifica norma del TUIR (art.95 c.4) prevede che le imprese di autotrasporto possano dedurre un certo importo giornaliero forfetario in luogo della detrazione analitica dei costi sostenuti per le trasferte effettuate dal personale al di fuori del territorio comunale.
Una società che effettua consegne a domicilio di pacchi di vario genere ha un parco di autotrasportatori assunti direttamente con un contratto che esclude ogni rimborso delle spese o indennità di trasferta, pur essendo compiuti viaggi al di fuori del territorio comunale.
La società chiede alla Direzione Centrale dell’Agenzia se può comunque dedurre l’indennità forfetaria prevista dalla norma, anche se non vi è un costo specifico, e con la risposta indicata l’Agenzia si dilunga a spiegare che anche la deduzione forfetaria deve avere riferimento con un “costo”.
L’indennità vuole attenuare, o annullare, l’onere della trasferta e quindi se non vi è onere non può esservi godimento di indennità.
Come diceva Sherlock Holmes ….elementare….., eppure anche FISCO OGGI dell’8 luglio 2026 si dilunga a commentare questa risposta.
Vista con altri occhi si potrebbe ritenere che la società interpellante ha tentato di crearsi il presupposto per una “rendita fiscale” godendo di una indennità forfetaria a fronte della quale non vi erano costi sostenuti: un po’ troppo palese come tentativo di adattare a proprio interesse una norma che effettivamente può indurre in tentazione, dato che la norma recita che l’indennità viene dedotta a fronte delle trasferte effettuate, e solo una rilettura approfondita svela che l’indennità è sostitutiva a fronte delle spese di trasferta sostenute.
Quindi se non vi sono spese non può esservi indennità deducibile.
Deve muoversi la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia per ribadire questo principio elementare!
Gazzetta Tributaria n. 96, 9/7/2026
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