Gazzetta Tributaria Edizione 11/2018 (contributi n. 25-26-27)

Gazzetta Tributaria Edizione 11/2018 (contributi n. 25-26-27)

25- CHI SBAGLIA FA PAGARE GLI ALTRI (II)

( le rettifiche INPS e le dichiarazioni già presentate)

La nostra Gazzetta ha la pretesa di segnalare novità e formalità da eseguire ma anche soprusi e vessazioni che il contribuente scrupoloso si trova a dover subire pur essendo incolpevole!

Abbiamo ricordato di recente i problemi delle spese erroneamente ricomprese nella dichiarazione 730 precompilata; ora affrontiamo il problema delle certificazioni imprecise.

In questi giorni stanno arrivando a casa di contribuenti pensionati modelli di Certificazioni Rettificata emessi dall’INPS per correggere imprecisioni varie.

L’INPS  invita il contribuente a presentare quindi una dichiarazione integrativa personale (730 o UNICO PF) corretta a seguito della variazione della certificazione, costringendo quindi il pensionato a rivolgersi nuovamente al professionista o al CAF, a sostenere nuovi oneri, a destinare energie sue e di altri a rimediare ad un errore dell’Istituto e tutto in base ad una imprecisione del sostituto d’imposta che sbaglia la certificazione.

Oltre tutto queste certificazioni rettificate sono inviate per posta ordinaria, con le incertezze della consegna, il che potrebbe creare il rischio che il nuovo modello non sia ricevuto e quindi non si proceda alla rettifica.

Non è facile capire perché l’INPS può comunicare per posta ordinaria mentre il contribuente deve agire tramite PEC, ma questo è un dettaglio!

Eppure stiamo riferendo di una situazione in cui un apparato dello Stato (INPS) produce documenti che servono ad un altro apparato dello Stato (Agenzia delle Entrate) ma il contribuente viene onerato della necessità di supplire alle carenze altrui.

Viene alla mente la formulazione dell’art.6 dello Statuto del Contribuente che afferma che è obbligo dell’Agenzia di far si che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose ed agevoli” e dell’art.10 del decreto sul Contenzioso Tributario che afferma che davanti i giudici vi sono le “parti”, serva prevalenza di alcuno, e dobbiamo considerare che vi è ancora tanta strada da percorrere.

Quale magra consolazione siamo sicuri che l’eventuale mancata rettifica della dichiarazione già presentata non dovrebbe essere causa di sanzioni, e assicuriamo la migliore difesa per quanti dovessero incappare in conseguenze per colpa di altri che si ostinano a non dialogare!

 

 

Gazzetta 25, 2018

 

26- UN POPOLO DI AUTISTI! (CON SCHEDA CARBURANTE)

 

Sul frontone del Palazzo della Civiltà del Lavoro all’EUR; uno dei simboli dell’Italia moderna ben noto in ogni parte del mondo, detto il Colosseo Quadrato, compare una citazione emblematica.

UN POPOLO DI SANTI DI ARTISTI DI EROI DI SANTI DI PENSATORI DI SCIENZIATI DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI”

Queste virtù, che secondo la dottrina politica dell’epoca dovevano rappresentare la sintesi delle qualità del popolo italiano, dimenticano una caratteristica predominante: siamo un popolo di autisti.

Almeno così si deve concludere valutando l’attenzione spasmodica, ed a volte schizzofrenica che si è sviluppata in ordine al dilemma: ”scheda carburante sì o no?”  ed agli interventi del legislatore che ha dedicato una porzione certamente rilevante delle proprie capacità regolamentari per proporre, limare, correggere, differire e infine rinviare le modalità di esecuzione dell’acquisto di carburante per autotrazione e documentarne il relativo costo (Gazzetta tributaria contributi n. 2- 16).

Siamo una nazione che non fa che andare in auto e pretende di giustificare il costo della benzina! (Almeno così appariremmo al famoso marziano di Flaiano)

A parte la facile ironia su tale comportamento dei nostri reggitori cerchiamo, per quanto possibile, di offrire ai nostri lettori un riepilogo, semplice, delle norma attualmente in vigore, avvertendo che modifiche e differimento sono all’ordine del giorno.

Escludiamo dalla disanima le cessioni di carburanti per autotrazione effettuati non alla pompa stradale (cisterne, rifornimento di impianti ecc.) perché queste fattispecie sono comunque soggette a fattura elettronica ma non riguardano il “normale” utilizzatore.

Sino al 31 dicembre 2018 i soggetti IVA che acquistano alla pompa stradale carburante per autotrazione e desiderano disporre di un documento che giustifichi la detrazione IVA e la deduzione del costo debbono utilizzare la scheda carburante ma il pagamento della fornitura deve essere effettuato con mezzi tracciabili (Bancomat, carta di credito, bonifico ecc.)

Permane, sino al 31/12/2018 il divieto per il gestore dell’impianto di distribuzione di emettere fatture cartacee per le cessioni di carburante, salvo nei casi eccezionali previsti (rifornimento nelle ore di chiusura e simili).

In questo case sorge il dubbio: l’acquisto di carburante dall’impianto self-service per poter essere documentato deve essere effettuato con strumenti tracciabili o è ammesso il contante?

E’ stato confermato che il vincolo documentale non riguarda prodotti diversi dai carburanti per autotrazione di cui sono stati forniti anche i codici doganali (da citare nella fattura elettronica)

27101245 benzina < 98 ottani

27101249 benzina =>98 ottani

27102011 gasolio denaturato

27101943 gasolio ordinario.

e sembra di intendere che l’acquisto di più prodotti diversi tra cui quello con obbligo documentale vincolato (presto obbligo elettronico) vincolerà la documentazione complessiva.

In sintesi l’acquisto di benzina e gas metano o GPL per vetture ibride dovrà essere documentato con scheda carburante e pagamento tracciabile; l’acquisto di solo metano o GPL potrà essere documentato diversamente.

E’ stato confermato che l’obbligo documentale riguarda il carburante per autotrazione di mezzi per trasporto di persone e cose di cui al Codice della Strada: sono quindi esclusi natanti, aeromobili, trattori, macchine per movimento terra e macchine agricole, generatori e gruppi elettrogeni e tutti gli altri apparati che necessitano di idrocarburi per funzionare, idrocarburi che usualmente si acquistano alla pompa (basta por mente alla tanica che ci facciamo riempire per alimentare il tagliaerba o la motosega!)

Ancora ricordiamo che le complicazioni documentali non interessano i contribuenti minimi e forfetari, e per espresso richiamo nella circolare 13/E dell’Agenzia i contribuenti residenti a Livigno e Campione d’Italia.

Vedremo certamente ulteriori variazioni e proposte, ma non vi sarebbe da stupirsi se il Ministero dell’Università stesse già pensando ad un nuovo corso di laurea in “documentazione dell’acquisto di carburanti”! Dato che il corso non c’è ancora, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per i primi sei mesi, comunque, non saranno applicate sanzioni.

 

 

Gazzetta 26, 2018

 

27- REDDITOMETRO DENTRO E FUORI

 

L’istituto del redditometro, l’indice di capacità contributiva che spesso è alla base degli accertamenti sintetici ai fini delle imposte dirette sembrava avere i giorni contati, ma invece attualmente si trova in un momento di stand-by in attesa di far chiarezza attraverso le elaborazioni in sede di conversione del “decreto dignità.

Vediamo prima i fatti: il redditometro è codificato all’art. 38, V comma del D.P.R. 600/73 – il decreto sull’accertamento – e l’art.10 del decreto legge “dignità” modifica, ma non abroga, detto V comma; per altro invece abroga, con effetto dalle richieste relative all’anno di imposta 2016, quel decreto ministeriale che aveva stabilito gli elementi quantitativi per formulare le presunzioni da “redditometro” come le spese sostenute, la capacità di risparmio ecc.

Quindi a partire dall’anno 2016 compreso il redditometro è un contenitore vuoto e non operativo per quanto riguarda la validità come generatore di presunzioni, e viene rinviato ad un successivo decreto del Ministero delle Finanze, sentito l’ISTAT e le organizzazioni dei consumatori, l’emanazione di un altro strumento valido.

Per altro appare agevole la difesa contro accertamenti da redditometro a partire a ritroso dall’anno 2015, –  anno per il quale la norma sarebbe ancora in vigore – dato che uno stesso strumento presuntivo non può valere per un anno e non per il successivo!

In base al testo letterale del decreto legge, comunque, ad oggi possono essere accertati in base agli elementi presuntivi del redditometro gli anni 2013,2014 e 2015, mentre non vi è alcun elemento presuntivo generale per gli anni successivi. Rimane sempre valido l’elemento di determinazione sintetica del reddito in base alle spese effettuate (capacità di spesa) come previsto dal quarto comma dell’art.38 citato: è la norma che monitorizza gli acquisti di immobili e beni di lusso per verificarne la compatibilità con i livelli di reddito, e che ammette sempre la prova contraria.

Due considerazioni finali:

tutti gli strumenti presuntivi di accertamento avranno vita difficile se non saranno accompagnati dall’obbligo di una preventiva consultazione con il contribuente, il dibattito endoprocedimentale come per altro attualmente previsto ma a volte sottoconsiderato;

l’art.10 del decreto legge di abrogazione afferma che lo stesso non si applica agli atti già emanati, e non si darà luogo a rimborsi d’imposte, dimenticando la portata generale dell’art.3 del decreto sulle sanzioni, 472/97, il principio di legalità che afferma che nessuno può essere sanzionato per una disposizione poi modificata in senso favorevole!

La buona qualità legislativa si acquisisce con l’esperienza!

 

 

Gazzetta 27, 2018

No Comments

Post A Comment