MEGLIO NON FIDARSI!(Gazzetta Tributaria n.57/2022)

MEGLIO NON FIDARSI!(Gazzetta Tributaria n.57/2022)

57 – Il principio del legittimo affidamento riceve una violenta picconata distruttiva da parte della Cassazione che afferma il diritto dell’Amministrazione di cambiare interpretazione senza alcuna salvezza per il contribuente.

 

Il principio del “legittimo affidamento” codificato dall’art.10 della legge 212/2000 (statuto del Contribuente) ha una valenza relativa e non comporta la salvezza assoluta da sanzioni ed interessi per il contribuente che si sia fidato di pareri e interpretazioni dell’Amministrazione.

Questo si può ricavare dalla sentenza della Suprema Corte n. 18709 del 10 giugno 2022 che trattando del diritto al rimborso di imposta afferma che anche una mail di un funzionario (favorevole) non costituisce precedente valido per affermare il diritto richiesto.

Testualmente la Suprema Corte “nega la tutela all’affidamento del contribuente in presenza di un mutamento di indirizzo interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria….”ponendo quindi sostanzialmente nel nulla la portata dell’art. 6 del D.Lgs.472/97 (disposizioni comuni sulle sanzioni) e dell’art.10 dello Statuto, che quanto meno abbuonano sanzioni e interessi al contribuente che si è attenuto alle disposizioni dell’Amministrazione, poi di fatto rinnegate o disattese.

E’ ben chiaro che l’Amministrazione non potrà mai assumere decisioni e provvedimenti contrari alle norme di legge, ma è ben diverso il caso di incertezze sull’interpretazioni di talune norme (si pensi alla varietà di soluzioni per la determinazione delle perdite su crediti!).

La salvezza da sanzioni per un comportamento coerente e giustificato da talune interpretazioni ufficiali è ordinaria garanzia di una civiltà evoluta, ma la Cassazione sembra voler negare anche tale protezione.

Eppure l’esistenza e la rilevanza del principio del legittimo affidamento costituisce un principio tante volte affermato anche da rappresentanti dell’Agenzia in incontri pubblici, ma anche tali principi sembrano non avere forza cogente; se si pone attenzione al succedersi delle varie interpretazioni in materia di applicazione dell’art.26/IVA (emissione della nota di variazione)in caso di procedura concorsuale del debitore si ha la indiscutibile certezza della necessità di una forma di salvaguardia per chi in buona fede sbaglia sulla base di indicazioni ufficiali, che non deve essere sanzionato.

Ma questa certezza rischia di essere demolita dalle pronunce come quella in commento in cui prevale il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria e quindi dell’obbligatorietà del diritto irrinunciabile del Fisco.

E il contribuente, se viene meno anche il legittimo affidamento nelle interpretazioni di norme astruse, che deve fare?

Nel dubbio è meglio non fidarsi (purtroppo)!

 

Gazzetta 57, 22/06/2022

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