MA PERCHE’ DEVE ESSERE TUTTO PIU’ DIFFICILE? (Gazzetta Tributaria n.70/2023)

MA PERCHE’ DEVE ESSERE TUTTO PIU’ DIFFICILE? (Gazzetta Tributaria n.70/2023)

70 – Un recente provvedimento dell’Agenzia impone una riflessione sul concetto di collaborazione.

 Capita di ignorare una certa fattispecie per anni e poi in pochi giorni affrontarla, sotto diverse angolazioni, più volte.

Così succede per l’imposta di bollo, che a scapito della sua storia pluricentenaria non aveva riempito in passato le colonne della Gazzetta Tributaria ed ora richiama attenzione continua.

Dopo gli interventi sulla Gazzetta n. 61 e 67 del 2023 nuovamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 350 del 20 giugno 2023 che tratta un caso di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale corrisposta con versamenti periodici.

Per i meno esperti ricordiamo che l’imposta di bollo virtuale è consentita, su domanda, per enti finanziari e assicurativi che su apposita dichiarazione versano l’imposta dovuta sui documenti soggetti emessi nel periodo (mese o trimestre) precedente.

Si tratta sostanzialmente di una semplificazione per non “bollare” tutte le singole lettere e così via.

Può capitare, ed è capitato nel caso trattato, che in relazione ad un certo anno la società sia accorta di avere versato una imposta eccessiva in relazione ai documenti assoggettati, e quindi ha richiesto all’Agenzia di autorizzare una dichiarazione integrativa e di compensare l’eccedenza di imposta versata con il successivo versamento periodico che andava ad eseguire.

La domanda sembrava tanto ovvia da far sorridere, ma invece l’Agenzia, con la risposta indicata, ha convenuto con la necessità di una dichiarazione integrativa (che sarebbe risultata a credito) ma ha negato la possibilità di compensare l’eccedenza versata in precedenza con il debito corrente, affermando che il rimborso poteva essere disposto solamente con apposita domanda e con un trattamento specifico diretto (e non di compensazione).

Tipico esempio di complicazione di una fattispecie lineare: ho versato qualche cosa in più su di un certo capitolo, e chiedo di compensare l’eccedenza con il versamento successivo, sullo stesso capitolo.

Ma questo è troppo elementare, mentre si deve attivare l’ufficio complicazione situazioni semplici: deve essere presentata una apposita istanza di rimborso, che sarà istruita da uno specifico ufficio dell’Agenzia; si procederà al rimborso interessando la Ragioneria Provinciale e forse anche la Banca d’Italia per conseguire un risultato certamente scontato!

Una norma dello Statuto del Contribuente (art. 8) afferma che “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione” e sarebbe un buon esempio di collaborazione.

Ma questo vale evidentemente solo sulla carta, perché la compensazione viene esclusa allo stesso soggetto per lo stesso tributo: sempre più difficile!

 

Gazzetta Tributaria 70, 23/06/2023

No Comments

Post A Comment