MA CHE FREDDO FA! (Gazzetta Tributaria n.145/2023)

MA CHE FREDDO FA! (Gazzetta Tributaria n.145/2023)

145 – Note semiserie sulle modifiche IVA contenute nella Finanziaria, tanto per alleggerire il panorama legislativo!

 

A volte anche il vostro commentatore critico delle novità fiscali si concede un momento di leggerezza, dopo tante argomentazioni tecniche e in vista della fine anno con le sue celebrazioni.

Ecco il pretesto per una valutazione ironica.

Nella Finanziaria 2024, tra l’altro, vi è una proroga di due mesi per l’aliquota IVA agevolata – 10% invece di quella ordinaria 22% – applicabile alle cessioni di pallet per riscaldamento.

E’ certamente un aspetto marginale in un panorama di ben altra complessità, ma suscita curiosità constatare che in un impianto solenne – la legge finanziaria, l’architrave del bilancio dello Stato per il prossimo anno, vi sia spazio per far slittare, e di soli due mesi, una piccola agevolazione che riduce leggermente il costo finale di un prodotto per il riscaldamento tipicamente domestico.

Avendo la curiosità di approfondire l’argomento si scopre che quello che sembra un aspetto semplice racchiude una complessità concettuale (forse degna di ben altri argomenti!) non da poco.

Intanto l’Italia è forse l’unica nazione europea che differenzia il pallet dalla legna da ardere (anche se la fine è la stessa: combustione!) e quindi ordinariamente applicherebbe l’aliquota normale alla cessione di pallet, mentre la legna da ardere in ogni altra forma è agevolata.

Poi, forse complice il cambiamento climatico, l’agevolazione “straordinaria” dell’aliquota IVA agevolata viene limitata a due mesi (neanche sino alla fine dell’inverno!), con tutte le complicazioni che deriveranno dalla modifica dell’aliquota in corso d’anno.

Sembra quasi che sia la forma fisica del cilindretto di prodotto per la combustione (il pallet) che determina l’aliquota IVA, dato che l’Agenzia delle Entrate ha dedicato una apposita risposta (n.480/2023 del 22 dicembre 2023) per ribadire che il pallet di residuo di vinacciolo, prodotto vegetale di recupero destinato alla combustione, non può godere della aliquota IVA agevolata tipica dell’agricoltura o della legna ma deve soggiacere all’aliquota ordinaria.

Credo si possa concludere che siamo in presenza di una certa confusione, come se taluni aspetti marginali del mondo della normale vita dei cittadini (riscaldare le case!) possono essere oggetto di esercitazioni dialettiche che hanno ben poco di realistico ma sembrano vuote elaborazioni teoriche.

Siamo fiduciosi nella novità della riforma che verrà, sperando che aiuti anche a riscaldare le nostre case senza aggravi!

 

Gazzetta Tributaria 145, 29/12/2023

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