L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME FISCALI E IL PESO DELLE PAROLE. (Gazzetta Tributaria n.81/2022)

L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME FISCALI E IL PESO DELLE PAROLE. (Gazzetta Tributaria n.81/2022)

81-Uno dei temi più controversi della interpretazione delle norme fiscali è l’applicazione dei principi di esenzione IVA che sono delineate dal’art.10 del D.P.R.633/72

 

 

Mano a mano che la società e la dinamica economica hanno esteso il concetto stesso di imponibile IVA vi è stata una sorta di corsa all’applicazione dell’esenzione prevista dall’art.10, che con le sue svariate articolazioni potrebbe rappresentare un vero e proprio guazzabuglio di scappatoie e pertugi comodi.

 

Del contenuto omnicomprensivo dell’art.10 la parte specificamente riferita all’ambito dell’atmosfera della salute ha sempre suscitato grande attenzione e tentativi di estendere, per quanto possibile l’esenzione a tutto quanto abbia un riferimento con il mondo della sanità.

 

Già solo in quest’anno abbiamo sottolineato un paio di problemi (Gazzetta Tributaria n. 17 e n. 29) e l’Agenzia delle Entrate ci propone un nuovo argomento di approfondimento con la risoluzione n.466/2022 del 21 settembre 2022.

 

Nella soluzione del quesito sottoposto all’Agenzia assume particolare rilievo la distinzione netta che, prendendo lo spunto dalle argomentazioni delle sentenze della Corte di Giustizia della UE, opera la separazione tra le finalità del prodotto e delle prestazioni sanitarie, evidenziando in modo netto la rilevanza della finalità terapeutica rispetto alla finalità sanitaria, con un aumento del peso specifico del valore delle parole.

 

 

Esistono certamente tutta una serie di prestazioni e di prodotti che svolgono, egregiamente, una finalità sanitaria e in quanto tali sono gestiti dalle Farmacie e Dispensari, ma che non hanno valenza terapeutica, intesa questa come cura, in varia forma e anche di prevenzione, al perseguimento di una soluzione di guarigione.

 

Solo i prodotti ed i servizi che dimostrano una valenza terapeutica intesa non già in senso generale, ma come prestazione rivolta a quella determinata persona per il perseguimento della sua salute possono godere di esenzione IVA, mentre le prestazioni sanitarie, di valore generale ma non con efficacia terapeutica individuale sono soggette ad IVA ordinaria.

 

Assistiamo, quindi, ad un progressivo restringimento della portata dell’esenzione per le prestazioni sanitarie, che d’ora in poi dovranno essere inizialmente indicate come prestazioni sanitarie/terapeutiche per non scontare l’IVA.

 

La risoluzione, inoltre, sottolinea anche l’esigenza determinante che la prestazione sanitaria abbia l’intermediazione di un professionista abilitato; le attività “fai da te”, anche magari svolte in ambito farmaceutico, mancando del requisito soggettivo non consentono di godere della esenzione IVA.

 

Argomenti complessi, che riguardano grandi centri di interesse e cifre rilevanti e che sono soggette in ogni caso ad approfondimento, cui la Gazzetta tributaria non si sottrarrà.

 

 

 

Gazzetta 81, 26/09/2022

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