LIBERALITA’ INDIRETTE (DONAZIONI MASCHERATE): LINEA DURA DEL FISCO Una presa di posizione della Corte di Cassazione, che propende per l’Agenzia delle Entrate, su di un evento abbastanza consueto: la donazione non formalizzata. (Gazzetta Tributaria Edizione 8/2021)

LIBERALITA’ INDIRETTE (DONAZIONI MASCHERATE): LINEA DURA DEL FISCO Una presa di posizione della Corte di Cassazione, che propende per l’Agenzia delle Entrate, su di un evento abbastanza consueto: la donazione non formalizzata. (Gazzetta Tributaria Edizione 8/2021)

8 – Una presa di posizione della Corte di Cassazione, che propende per l’Agenzia delle Entrate, su di un evento abbastanza consueto: la donazione non formalizzata

 

A volte certi argomenti sembrano estranei alla vita “comune”, riferibili solo a mondi lontani ed invece, approfondendo le fattispecie si nota come potrebbero riferirsi ad eventi molto più frequenti di quanto si immagini.

Intendiamo riferirci alle c.d. liberalità indirette, atti sostanziali di donazione che non hanno i requisiti formali di questa: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, alla presenza di testimoni e deve essere accettata dal donatario, mentre per esempio la semplice modifica del contraente in una polizza di accumulo (c.d. di risparmio) comporta la trasmissione di fatto dei diritti sul capitale accumulato senza particolari evidenze e formalità.

Spesso tali comportamenti vengono applicati nelle forme più dinamiche di gestione del risparmio.

La legge sull’imposta di successione e donazione D.Lgs. 346/90 afferma che gli atti di donazione devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso e che il Fisco ha facoltà di inseguire e approfondire le fattispecie di liberalità indirette (donazioni non formali) quando le stesse attribuiscono un beneficio al ricevente superiore a circa 200mila euro e quanto tali atti risultano da dichiarazioni di parte.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28047 del 9 dicembre 2020 ha preso posizione – rigida – in materia affermando che la liberalità indiretta, se accertata, deve essere tassata con l’aliquota successoria piena (8%) e che non rilevano i rapporti familiari eventualmente esistenti, con il beneficio delle franchigie.

In sostanza gli atti di liberalità indiretta vengono considerati come un tentativo di aggiramento di un obbligo di tassazione e che il comportamento elusivo deve essere sanzionato con la massima aliquota possibile.

Essendo la donazione un atto da registrare in termine fisso (così si esprime la norma) deve essere registrato entro venti giorni dalla stipula; in caso di omissione l’Amministrazione Finanziaria ha tempo cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere registrato per procedere all’accertamento con richiesta dell’imposta, sanzioni e interessi.

Dalla sentenza in commento emerge un altro elemento: la richiesta di informazioni sulla situazione può essere generata “dai movimenti riscontrati sui conti della presunta donataria”, il che consente di affermare che se vengono posti in essere atti di liberalità indiretta (co-intestazione di conti correnti e depositi titoli; modifiche del contraente nelle polizze risparmio, stipulazione ex novo di polizze a favore del donatario e così via) e queste operazioni non generano movimenti nei conti, decorsi cinque anni non vi è più alcun problema di tassazione indiretta; nel corso del quinquennio, invece, tenuto conto che le nostre relazioni bancarie sono facilmente soggette all’attenzione dell’Agenzia il rischio di un’imposizione pesante non è lieve.

In termini quantitativi rileviamo che, per esempio, nel caso di una donazione tra genitore e figlio se l’operazione avviene in modo formale e pubblico vi è attualmente  una franchigia di un milione di euro e solo sull’eccedenza l’imposta di donazione ha l’aliquota del 4%, mentre se l’operazione viene svelata avendo cercato di simularla con trasferimenti non formali l’aliquota dell’imposta è dell’8% senza alcuna franchigia deve essere fatta un attenta valutazione di rischi e benefici; una donazione di 2 milioni di euro dal genitore al figlio se palese sconta un onere complessivo, compreso anche il costo notarile, di circa 50 mila euro, se accertata dopo la simulazione porterà a versare, con sanzioni, oltre duecentomila euro!

Magari questo potrebbe essere un caso in cui un comportamento lineare veramente conviene (oltre a lasciare sereni!)

 

Gazzetta 8, 11/02/2021

 

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