27 Mag LEGITTIMO AFFIDAMENTO: DEVE ESSERE UN CAPOSALDO NEI RAPPORTI TRA AGENZIA E CONTRIBUENTE. (Gazzetta Tributaria n.95/2025)
95 – Deve intervenire la Cassazione per ribadire la necessità del reciproco comportamento trasparente.
“Il principio di collaborazione e buona fede permea, dunque, la disciplina tributaria “si legge nella recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha ribadito un punto fremo nella dinamica delle relazioni tra contribuenti e Amministrazione.
La vicenda che è stata risolta dalla pronuncia n. 7196 del 18 marzo 2025 della Corte di Cassazione merita una breve narrativa.
Nel 2014 entra in vigore la prima versione della Voluntary Disclosure, quel provvedimento che a fronte della denuncia spontanea del contribuente di disponibilità estere non dichiarate consentiva una regolarizzazione con sanzioni molto ridotte.
Una società presentava l’apposita istanza, riceveva i conteggi di regolarizzazione e si accorgeva che erroneamente l’Agenzia aveva incluso nei conteggi anche importi IVA non dovuti; subito segnala l’errore ma non ottiene riscontro.
Il contribuente versa quanto dovuto solo per le imposte dirette omettendo l’IVA in quanto derivante da errore dell’Ufficio; l’Agenzia quindi eccepisce che la procedura non è stata correttamente seguita e nega la riduzione a 1/6 delle sanzioni.
Per non perdere il beneficio globale, dopo avere presentato istanze di autotutela per segnalare l’errore viene effettuato il versamento a titolo di accertamento con adesione e richiesto il rimborso di quanto versato in più per errore dell’Agenzia, azionando tempestivamente la procedura che, non essendo accolta dall’Agenzia obbliga ad attivare il contenzioso,
Il contribuente ottiene ragione in primo grado, con ordine di rimborso della maggior sanzione, confermato anche in secondo grado dopo l’appello della Agenzia soccombente.
Non paga questa ricorre in Cassazione che con la pronuncia in commento ribadisce che avendo segnalato preventivamente all’Ufficio l’errore il contribuente ha diritto di essere tenuto indenne dei maggiori costi sostenuti per inerzia (colpevole) dell’Agenzia.
Il principio del legittimo affidamento, più volte richiamato nella ordinanza, deve essere assunto al rango di norma costituzionale, e quindi deve comunque essere applicato a favore della parte privata, che non è giusto sia gravata di maggiori costi (la differenza tra le sanzioni ridotte a 1/6 e quelle da ravvedimento (1/3).
L’Agenzia che non voleva sentire ragioni è stata anche condannata a pagare spese legali significative!
Oltre tutto una vera, effettiva applicazione del legittimo affidamento non può che semplificare e migliorare i rapporti tra cittadini e Amministrazione!
Gazzetta Tributaria 95, 27/05/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.