LE BUONE INTENZIONI E LA REALTA’ BUROCRATICA (Gazzetta Tributaria n.116/2023)

LE BUONE INTENZIONI E LA REALTA’ BUROCRATICA (Gazzetta Tributaria n.116/2023)

116 – Riforma tributaria, titolare effettivo e adempimenti in eccesso.

 

Tutti gli studi professionali sono, insieme con tanti altri adempimenti, alle prese con una delle novità di fine 2023 rappresentata dalla comunicazione obbligatoria al Registro Imprese del titolare effettivo di società ed enti.

L’adempimento è previsto, da ultimo, dal Decreto Ministeriale 29 settembre 2023 (Gazzetta Ufficiale della stessa data) che concede 60 giorni per dare esecuzione alla formalità, con i vincoli di trasmissione telematica con firma digitale della richiesta informazione.

E’ una delle tante cautele volute per contrastare il riciclaggio di denaro e beni, generalmente legato alla malavita, e quindi il principio è certamente apprezzabile; non si comprende, invece, l’oggetto della formalità.

Infatti contemporaneamente siamo bombardati dalle comunicazioni di Palazzo Chigi che sta mettendo mano alla riforma tributaria e che, tra le tante iniziative in corso vi è quella di una più decisa incidenza dello Statuto dei Diritti del Contribuente, che viene assunto a livello (quasi) di legge costituzionale e che dovrebbe snellire, tra l’altro, le formalità inutili che già gravano il contribuente.

Tra di queste una di quelle meno tollerate è la necessità di produrre carte su carte, relative magari a situazioni già note all’Amministrazione ma depositate nella porta accanto e quindi di non immediata percezione per l’impiegato: sarà vietato, con lo statuto rafforzato, chiedere dati e documenti già a disposizione, ovunque, della Pubblica Amministrazione.

Due ambiti diversi?

Da un lato si sbandiera come una conquista, a cui si giungerà gradualmente, l’alleggerimento dell’onere probatorio, in genere, per il contribuente; dall’altro si chiede, ed entro 60 giorni, e la comunicazione dovrà essere ripetuta ogni anno(!), di indicare il titolare effettivo di società ed enti commerciali, dati che sono già depositati nel Registro Imprese dalla costituzione della società.

A meno che non vi sia il sospetto che soci, professionisti e notai siano a dir poco superficiali o teste di legno, e quanto comunicato in occasione della costituzione, e successive variazioni, della società, sia in realtà un paravento che serve a coprire chissà quali trame oscure.

È evidente che pressoché la totalità delle comunicazioni che viene richiesta entro l’11 dicembre, termine per l’esecuzione, non farà altro che ripetere quanto già riportato nel registro imprese: Tizio possiede la maggioranza del capitale; Tizio e Caio governano la società avendo la maggioranza dei voti in assemblea o simili.

Ma tutto questo è già scritto, magari da tempo, nel Registro e basta esaminarlo.

Quindi da un lato viene richiesta per l’ennesima volta l’esecuzione di una formalità riguardante dati già noti, con complicazioni formali (firma digitale e trasmissione solo telematica), e con il rischio di sanzioni; dall’altro si promette che la riforma che verrà non chiederà al contribuente dati di cui l’Amministrazione è già in possesso.

Dato che siamo ottimisti non possiamo fare altro che plaudere alle buone intenzioni promesse, e intanto dedicare (e sprecare) tempo ripetendo dati e situazioni che già sono iscritte nei pubblici registri, ma forse bisognerebbe leggerle con capacità selettiva!

La riforma che verrà, però, dovrebbe avere quale principio fondante lo smantellamento della burocrazia, ipotesi degna dei famosi “Miti e Paradossi della Giustizia Tributaria” di einaudiana memoria.

 

Gazzetta Tributaria 116, 24/10/2023

 

 

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