29 Set LAVORO AUTONOMO E SOPRAVVENIENZE DIALOGO TRA SORDI (Gazzetta Tributaria n.82/2022)
82-L’Agenzia delle Entrate afferma l’imponibilità per un professionista di un rimborso di oneri precedentemente sostenuti, con un concetto di simmetria non condivisibile.
Il 28 settembre 2022 è stata pubblicata la risposta ad interpello n. 482 dell’Agenzia delle Entrate che ribadisce una antica presa di posizione sulla rilevanza reddituale dei rimborsi di spese già dedotte negli anni precedenti.
Secondo la narrativa che si evince dall’interpello, in relazione ad un canone di locazione per studio professionale vi è stata una contestazione su taluni incrementi e a seguito della risoluzione del contratto il professionista ha ricevuto un certo rimborso, in relazioni a canoni dedotti negli esercizi precedenti.
L’Agenzia, con la risoluzione citata nega la natura di sopravvenienza a quanto percepito, ma ne afferma la imponibilità quale “componente positivo nella determinazione del reddito imponibile”, e oltre tutto, ribadendo il principio già affermato nel 2010 (risoluzione n. 106), sottolinea che detti importi avendo natura reddituale debbono essere assoggettati a ritenuta!
Una somma di pasticci per i quali si chiede al giudice, quando sarà investito della vertenza, di mettere chiarezza.
Il reddito di lavoro autonomo è improntato al principio di cassa e in questo regime non rileva la “simmetria” tra proventi imponibili e oneri deducibili, per cui la diminuzione dei secondi (rimborso parziale di canoni di locazione) dovrebbe comportare un aumento dei ricavi.
Questa affermazione trova spazio solo nel mondo del reddito d’impresa, dove il principio di competenza impone di operare le variazioni con sopravvenienze attive o passive (fiscalmente rilevanti).
Così non è nel mondo del lavoro autonomo, svincolato dalla corrispondenza temporale tra costi e proventi, tanto è vero che l’irrilevanza delle sopravvenienze nel campo del reddito professionale è principio acquisito.
L’Agenzia, invece, ritiene di andare contro corrente non solo affermando che questo rimborso ha natura reddituale, ma addirittura che dovrebbe essere assoggettato a ritenuta.
Affermazione questa decisamente stravagante perché da un lato l’art.25/600, che regala la ritenuta d’acconto, si riferisce a compensi e questo rimborso non potrà mai essere paragonato a compensi, e dall’altro perché la ritenuta comunque non può essere applicata da soggetti privati come sono in genere i locatori persone fisiche!
Sembra quasi di percepire un “animus tassandi” decisamente fuori luogo, retaggio di un clima di sospetto che avvolgeva tutti i rapporti tra Fisco e cittadino (e lo Statuto del contribuente che ci sta a fare ?)
Gazzetta 82, 29/09/2022
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