L’ATTO DI RETTIFICA DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO (Gazzetta Tributaria 8/2022)

L’ATTO DI RETTIFICA DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO (Gazzetta Tributaria 8/2022)

8 – Una recentissima sentenza della Cassazione ripete l’inderogabile necessità dell’obbligo di motivazione dell’accertamento con la novità della preminenza dello Statuto del Contribuente.

 

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 2039 del 25 gennaio 2022 contiene nella motivazione una serie di affermazioni che possono avere una portata dirompente e innovativa nel rapporto tra Amministrazione e Contribuente.

La fattispecie descritta riguarda la tassazione, ai fini delle imposte di registro, bollo e accessori, della tassazione di un decreto ingiuntivo che richiamava tre diversi atti imponibili (contratto preliminare, contratto di mutuo, riconoscimento di debito) enunciati nel decreto.

Quanto indicato, pur essendo riferito ad un caso specifico, ha valenza di principio generale applicabile all’intera fattispecie tributaria.

L’Agenzia ha emesso un avviso che liquidava l’imposta con la semplice enunciazione degli estremi del decreto ingiuntivo e la data degli atti, e l’indicazione degli importi liquidati complessivamente.

Dopo alterne vicende nei gradi di merito il contribuente ricorre in Cassazione con molti articolati motivi, ma la Cassazione accoglie quelli di violazione dell’art.7 della legge 212/2000 (e non della legge di registro) dichiarando assorbiti da tale violazione gli altri argomenti.

Per memoria ricordiamo che l’art.7 dello Statuto del Contribuente (nel suo primo comma che qui rileva) impone di motivare gli atti dell’Amministrazione indicando i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che hanno motivato l’azione di rettifica.

Non è frequente trovare una pronuncia che dando ragione al Contribuente non debba richiamare le singole norme dell’accertamento e la rettifica delle imposte (per tutti, anche l’art.52 della legge di registro – D.P.R.131/86) ma invece affermi la prevalenza della legge generale – lo Statuto del Contribuente – sul tecnicismo delle singole disposizioni.

L’obbligo di esauriente motivazione deve portare “..nel rispetto dei principi costituzionali di legalità e buona amministrazione ad una azione amministrativa efficiente, trasparente e congrua alle finalità della legge”.

Quindi lo Statuto del Contribuente supera l’eventuale parziale regolamentazione delle singole norme specifiche per imporre un comportamento generale e omnicomprensivo.

Sembra si giunga a quella tanto attesa affermazione di valore immanente dello Statuto tanto da essere assunto a livello di legge Costituzionale, se non per volontà del legislatore per pronuncia del supremo consesso giudicante.

Qualunque sia la strada sarà bene far tesoro di quanto affermato pochi giorni fa, dimostrazione che la continua denuncia della violazione dello Statuto del Contribuente da parte dell’Amministrazione, come ripetuto anche dalla Gazzetta Tributaria, sta ottenendo qualche risultato!

 

Gazzetta 8, 28/01/2022

 

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