L’AQUILONE ……. FISCALE (Gazzetta Tributaria 33/2022)

L’AQUILONE ……. FISCALE (Gazzetta Tributaria 33/2022)

33 – C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico; così inizia la poesia di Pascoli “l’Aquilone” e così si rappresenta il rapporto tra fiscalità e supporti contabili!

Certamente questo è uno degli incipit più insoliti anche per una Gazzetta Tributaria non conformista, ma probabilmente rende appieno la difficoltà delle istituzioni a tenere il passo con la tecnologia e garantire la sacralità dei momenti formali.

Forse non molti si rendono conto che nel 2022 è ancora in vigore l’art.2214 del Codice Civile che al secondo comma impone all’imprenditore di conservare “ordinatamente” le lettere ed i telegrammi ricevuti e copia delle lettere e dei telegrammi spediti (se non per matrimoni o lutti chi più invia telegrammi?), mentre non prevede pec, e- mail e simili.

Ed è ovvio perché il Codice Civile ha ottant’anni, e l’elettronica forse otto!

Lo stesso gap temporale si fa sentire nei rapporti tra strumenti e supporti contabili e interpretazioni dell’Agenzia, ultima delle quali in ordine di tempo è la risoluzione n.16 del 28/03/2022, che per altro segue un paio di risposte ad interpelli dell’anno precedente sempre in tema.

In sostanza il principio che si evince direttamente dalla risoluzione è che “la contabilità nasce sulla carta e deve essere conservata in forma cartacea”, partendo dalla interpretazione della attuale legge contabile (d.l.357/1994, art 7) che recita che qualunque registro contabile è considerato regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei  se può essere stampato a richiesta sottolineando come la mancata stampa sia comunque una deroga.

Anche la risoluzione esaminata ribadisce che la conservazione dei registri in forma elettronica è valida se possono essere comunque stampati a richiesta e, adempimento ignorato dai più, se sono stampati su carta o conservati digitalmente con marca temporale entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione fiscale.

Semplificando al massimo la prosa astrusa del legislatore contabile/elettronico abbiamo la facoltà di tenere i registri (libro giornale, inventari, registri IVA, schede di mastro, riepilogo di magazzino e altro) in forma elettronica ma tale contabilità deve essere immediatamente disponibile per la stampa in caso di verifiche, e comunque deve essere conservata anche elettronicamente ma con l’immutabilità dei dati (marca temporale) entro tre mesi (normalmente a dicembre) dell’anno successivo agli accadimenti – il giornale del 2021 deve essere conservato in modo intangibile entro dicembre 2022.

La risoluzione ripete un paio di volte nel suo testo la specificazione che tenuta e conservazione delle scritture contabili sono due concetti ed adempimenti distinti, e questo giustifica la suddivisione dei momenti: redazione delle scritture contabili con qualunque mezzo, purchè i registri siano stampabili a richiesta, ma dopo la chiusura dell’esercizio conservazione con marca temporale se non vengono stampati su carta, e questo deve avvenire entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Credo si possa convenire che la citazione dell’Aquilone pascoliano: qualche cosa di nuovo anzi d’antico sia particolarmente calzante!

 

Gazzetta 33, 05/04/2022

 

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