L’APPUNTAMENTO DELL’ESTATE: RATEIZZAZIONI E DECADENZE (Gazzetta tributaria n.67/2022)

L’APPUNTAMENTO DELL’ESTATE: RATEIZZAZIONI E DECADENZE (Gazzetta tributaria n.67/2022)

67-Anche quest’anno abbiamo una rivoluzione nei termini e nelle modalità del pagamento delle cartelle, con le innovazioni del decreto “Aiuti”

 

 

Purtroppo la prolungata emergenza da COVID ci ha reso inattaccabili dallo sconcerto che altrimenti il proliferare di norme differenti, a distanza di pochi mesi, genererebbe nei contribuenti; anzi, accogliamo con favore una norma che tra le righe consente di differire di qualche mese il pagamento di debiti tributari, senza percepirne l’irrazionalità.

Con un provvedimento introdotto, quasi di soppiatto, con l’art.15bis nel decreto AIUTI (D.L. n.50/2022) è stato nuovamente modificato il panorama generale delle rateizzazioni tributarie, creando una graduazione di situazioni degne del labirinto di Cnosso (quello del Minotauro!)

Intanto la nuova normativa si applica alle domande di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, senza riferimento alla data della cartella sottostante (dato che il 16 luglio era un sabato sarebbe più semplice riferirsi al lunedì 18).

Viene elevato da €60.000,00 a €120.000,00 il limite dell’importo richiesto a rateizzazione senza che si debba dimostrare documentalmente lo stato di necessità, e questo vale per ogni partita iscritta a ruolo.

La novella della legge specifica che la rateizzazione, con le dimensioni quantitative di cui sopra, si può richiedere, nel caso la cartella contenga più ruoli, per ogni partita a ruolo, con il che una cartella di €400.000 ma formata da quattro ruoli da € 100.000 cadauno potrebbe essere rateizzata in modo semplificato con quattro domande – rimane il dubbio di come faccia il contribuente a conoscere l’eventuale pluralità dei ruoli – oppure la rateizzazione può essere richiesta solo per alcune delle poste e non per tutte, o con scadenze diverse.

Cambia anche il concetto di decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento, che nel decreto AIUTI viene sancita, per le domande presentate dal 16 luglio 2022, dopo l’omissione di otto rate anche non consecutive.

Siamo al delirio: per le rateizzazioni in corso all’8 marzo 2020 la decadenza avviene dopo il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive; per le rateizzazioni richieste dopo l’8 marzo 2020 la decadenza consegue al mancato pagamento di 10 rate; per quelle richieste dopo il 1°gennaio 2022 la decadenza scatta dopo 5 rate ed ora ci collochiamo in una zona intermedia di 8 rate.

Ogni cartella, in base alla data della rateizzazione, conserva la propria caratteristica di validità e di tolleranza!

Forse la colpa è dell’eccesso di caldo di questo pazzo luglio che ha tolto serenità anche al legislatore!

 

 

Gazzetta 67, 20/07/2022

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