L’ACCERTAMENTO È UNO E NON PUO’ REPLICARSI (Gazzetta Tributaria 52/2022)

L’ACCERTAMENTO È UNO E NON PUO’ REPLICARSI (Gazzetta Tributaria 52/2022)

52 – Contro la prassi degli accertamenti a singhiozzo per la stessa annualità interviene la Cassazione con una pronuncia che sa di lezione all’Agenzia.

 

Nel concetto generale l’annualità tributaria può essere rettificata da un avviso di accertamento che nella accezione comune deve essere unitario (one shot!). Letteralmente l’ordinanza in oggetto definisce: ”il principio di tendenziale unicità che connota gli accertamenti”.

Ad attenuare la rigidità dell’atto singolo intervengono le norme che consentono gli accertamenti parziali (art.41bis/600) e gli accertamenti integrativi (art.43/600) che permettono in determinate circostanze di aggiungere altro a quanto ha già formato oggetto di rettifica per quella certa annualità.

L’Agenzia spesso tende a sottoporre il contribuente ad una sequenza di accertamenti (accertamenti a singhiozzo) per evitare di precludersi la possibilità di accertare in toto quella determinata annualità, ma interviene la Corte di Cassazione che pone un freno a questa deprecabile prassi.

Con l’Ordinanza n.12854 del 22/04/2022 la Suprema Corte ha bacchettato l’Agenzia, condannandola anche ad una misura rilevante di spese legali, specificando che la pluralità di accertamenti per la stessa annualità è giustificata solo se si è in presenza di elementi che abbiano o le caratteristiche della novità o che non fossero stati oggetto di esame; non è ammesso, invece, di formulare un nuovo accertamento sulla base di elementi già esaminati nella motivazione del primo accertamento e non considerati significativi.

In sostanza non è ammesso il ripensamento delle situazioni già valutate, come nel caso che viene descritto dalla citata pronuncia.

Specifica l’ordinanza che mentre l’accertamento integrativo deve basarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, con una particolare attenzione al carattere di novità, l’accertamento parziale può dare luogo ad una nuova fase sulla base di elementi che magari erano in possesso di un ufficio diverso da quello operante.

In sostanza anche l’accertamento parziale reiterato deve basarsi di elementi nuovi e diversi da quelli inizialmente considerati che consentano all’Agenzia di riformulare la valutazione della materia imponibile.

Nel caso di contestazione dell’accertamento parziale o integrativo, si deve notare, la sua irregolarità nei presupposti e nella motivazione porterà solo all’annullamento del nuovo atto, senza interferire con il percorso (amministrativo o giudiziario) del primo accertamento.

Ma almeno il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a una pluralità di rettifiche.

 

Gazzetta 52, 06/06/2022

 

 

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