LA SPONSORIZZAZIONE E’ SEMPRE UN COSTO E NON LIBERALITA’? (Gazzetta Tributaria 51/2022)

LA SPONSORIZZAZIONE E’ SEMPRE UN COSTO E NON LIBERALITA’? (Gazzetta Tributaria 51/2022)

51 – Continua, come un dialogo tra sordi, la polemica sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione per le imprese.

 

Le spese di sponsorizzazione, così come tante spese di pubblicità, hanno sempre suscitato un’attenzione spesso ostile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che hanno ai vari livelli sbandierato la mancanza di inerenza per negare la deducibilità del costo.

La fattispecie è sicuramente variegata, andando dalla promozione di iniziative culturali alla sponsorizzazione di eventi sportivi al tradizionale utilizzo di manifesti, pagine di giornale o inserti audiovisivi.

In questa forma di balletto tradizionale, con ruoli obbligati, si inserisce anche il sospetto, ribadito in tante occasioni da parte dell’Agenzia, che le operazioni finanziarie conseguenti alla sponsorizzazione (pagamenti) siano sostanzialmente simulate.

Per quanto riguarda le operazioni reali, e solo di queste si occupa la Gazzetta Tributaria, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.11324 del 7 aprile 2022 ha voluto svolgere un’attività didascalica ponendo dei punti fermi sul concetto di sponsorizzazione, inerenza e simili, con un’ampia citazione di elementi anche comunitari del delineare il campo.

Alcune frasi debbono essere sottolineate per la loro chiarezza per limitare il campo alle contestazioni: “…i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima”, esprimendo quindi una prima affermazione sulla inutilità della ricerca dell’apporto quantitativo del costo alla produzione del reddito.

Nel testo della sentenza viene apertamente contestata la necessità che la spesa di sponsorizzazione fosse riferita al prodotto e non al marchio in genere mentre la Cassazione ha ribadito che la promozione del marchio ha valenza indiretta per l’attività dell’impresa, e quindi costituisce sempre un costo deducibile.

Espressamente, anche, la pronuncia in commento afferma che non è necessario verificare un aumento del fatturato dello sponsor per consentire la deducibilità del costo, così come non ci si può limitare alla dimensione territoriale per escludere sponsorizzazioni internazionali da parte di produttori locali!

Una vera e propria apertura in termini possibilistici, con una prevalenza del concetto di pragmatismo dell’immagine a fronte della rigidità ottocentesca di certe pruderie dell’Agenzia che hanno sempre collocato la spesa pubblicitaria, e di sponsorizzazione, nel novero degli oneri sospetti.

E pensare che negli ultimi anni, proprio per promuovere una cultura di sostegno ai mezzi di comunicazione, è stato creato il bonus pubblicità che retrocede alle imprese che investono in giornali o radiotelevisioni quasi tutta la spesa; inoltre tranne poche eccezioni l’investimento in immagine (sponsorizzazione) con le società sportive riconosciute dal CONI è automaticamente valido a fini fiscali entro certi limiti di spesa.

Magari inizia una nuova era di agevolazioni fiscali alla circolazione delle immagini a cui arriva prima la Cassazione dell’Agenzia!

 

Gazzetta 51, 31/05/2022

 

 

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