16 Feb LA REALTA’ ROMANZESCA! (Gazzetta Tributaria n. 19/2026)
19 – Si conclude in Cassazione un iter accertativo – induttivo che ha del sorprendente!
Un settimanale popolare di quasi un secolo fa (!), “La Domenica del Corriere” dedicava in ogni numero l’ultima pagina ad una illustrazione grafica (le famose tavole di Walter Molino) sempre dal titolo “La realtà Romanzesca” per evidenziare fatti, reali, ma iperbolici!
L’esame della situazione che si ricava dall’approfondimento dell’intervento su FISCO OGGI del 13 febbraio 2026 sembra proprio rientrare nel novero dei casi “esagerati”.
La normativa fiscale consente all’Agenzia delle Entrate ed ai suoi organi di verifica di valutare, ai fini IVA e imposte dirette, i movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, e chiedere la dimostrazione dell’estraneità da operazioni di presunti redditi evasi.
Risulta che per gli anni 2007, 2009 e 2010 un contribuente abbia operato sui propri conti correnti bancari (suoi e del coniuge) per oltre 65 milioni (!) di euro compiendo numerosissime operazioni di compravendita immobiliare, senza mai dichiarare alcun reddito.
L’Agenzia, in via induttiva, presume una attività imprenditoriale non ufficializzata.
Gli accertamenti dell’Agenzia, riguardanti quasi 15 milioni di redditi evasi nei tre anni sono stati impugnati ma i giudici di merito hanno sempre respinto i gravami.
A seguito dei ricorsi in Cassazione, la Suprema Corte con tre ordinanze del 22 gennaio 2026, n. 1423, n.1430, n.1434 non solo ha confermato in toto gli accertamenti, affermando il principio che movimenti bancari “anomali” per una persona fisica (e certamente movimentati di decine di milioni di euro sono anomali per un privato!) giustificano accertamenti che quantificano in percentuali stimate con metodo induttivo la redditività delle movimentazioni indicate.
Il contribuente è stato anche condannato a pagare quasi quarantamila euro di spese legali per il solo terzo grado di giudizio.
Il nostro commento deriva dalla lettura delle pronunce della Cassazione e del commento di FISCO OGGI, e quindi potrebbe non essere esatto, ma appare sconcertante che si possa sostenere che certe movimentazioni di denaro dalle dimensioni da media impresa siano “normali” operazioni private, e che pertanto l’Agenzia non poteva presumere un’attività economica profittevole e non dichiarata, oltre tutto quando si scopre che il soggetto in un anno è stata parte in almeno una cinquantina di operazioni immobiliari.
Sembra di essere tornati alla tavola della Domenica del Corriere e la sua Realtà Romanzesca, quando situazioni incredibili si sono effettivamente verificate, come si deve dedurre dalla tre pronunce della Cassazione citate.
E una volta tanto anche la Gazzetta Tributaria deve riconoscere che perfino l’Agenzia delle Entrate può avere ragione, perché quando si sostengono situazioni paradossali le conseguenze sono scontate.
Gazzetta Tributaria 19, 16/02/2026
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