LA PASSIONE PER LA SCORCIATOIA ! (Gazzetta Tributarian. 66/2024)

LA PASSIONE PER LA SCORCIATOIA ! (Gazzetta Tributarian. 66/2024)

66-Nuovamente, e questa volta con un importante principio di diritto, viene respinto il tentativo dell’Agenzia di utilizzare i procedimenti “automatici” per recuperare imposte.

 

Il nostro ordinamento tributario prevede, e la ratio dell’istituzione è certamente condivisibile, che l’Agenzia può procedere in via “automatica” all’iscrizione a ruolo, senza passare per il procedimento di valutazione e accertamento, per le differenze dovute a errore materiale e di calcolo, per errore direttamente riscontrabile e per errato riporto di poste derivanti dalle precedenti dichiarazioni (art.36bis/600 e art.54bis/633).

Abbiamo avuto modo di riscontrare come tale procedimento, veloce e sottratto al contradditorio preventivo, secondo la segreta passione dell’Agenzia che ama procedere direttamente senza confrontarsi, viene a volte usato a sproposito, anche quando le rettifiche escono dalla mera operazione aritmetica per diventare valutazioni di scelte economiche.

Di recente è intervenuta, nuovamente, la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 8462 del 28 marzo 2024 ha ribadito come i confini dell’applicabilità dell’art.36bis/600 siano limitati, pronunciando il principio di diritto “ In tema di riscossione delle imposte l’Amministrazione Finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art.36bis / 600……..anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione ………..  qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore materiale …….  e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi….”

Nel testo della sentenza più volte la Suprema Corte ribadisce come il procedimento automatico debba essere limitato alle semplici differenze di calcolo, e non quando vi possono essere criteri di valutazione da verificare (nel caso si trattava anche dell’applicazione di una aliquota ridotta Irpeg).

La Corte, sembra spazientita, richiama tutti i precedenti di giurisprudenza e legislativi che limitato tale applicazione, ma probabilmente sarà l’ennesima “voce che grida nel deserto”; infatti il ricorso in Cassazione era stato proposto proprio dall’Agenzia, che per altro è stata condannata alle spese di giudizio.

La vicenda merita di essere sottolineata anche per stigmatizzare la durata delle controversie: si tratta della proposta (errata) di rettifica della dichiarazione dell’anno 1997: c’era ancora la lira; era prima della riforma “IRES”, al governo vi era Prodi e il Presidente della Repubblica era Oscar Luigi Scalfaro.

Quasi trent’anni dopo la Cassazione chiude una vertenza che certamente è l’antitesi del giusto processo che tutti auspichiamo e che viene imposto anche dall’art.111 della nostra Carta Costituzionale.

Il principio di diritto affermato è ancora valido, dato che l’art.36bis e tutt’ora operante, ma la fattispecie sottostante meriterebbe più le teche del museo che il richiamo della cronaca!

Ma la passione dell’Agenzia per la scorciatoia dell’iscrizione a ruolo immediata è troppo forte e non ammette contestazioni: ecco cinque gradi di giudizio (vi è una cassazione con rinvio) e la necessità di pronunciare in materia di un’imposta che non c’è più!

 

 

Gazzetta Tributaria 66, 27/05/2024

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