LA NORMA IVA – RIGIDA – SI SCONTRA CON LE COMPLESSITA’ PRODITTIVE DEI GRANDI IMPIANTI (Gazzetta Tributaria n. 32/2026)

LA NORMA IVA – RIGIDA – SI SCONTRA CON LE COMPLESSITA’ PRODITTIVE DEI GRANDI IMPIANTI (Gazzetta Tributaria n. 32/2026)

32 – L’Agenzia non concede deroghe alla tassatività della norma sulle esenzioni delle esportazioni.

 Una norma basilare nella complessa costruzione della legge IVA è, semplificando, l’esenzione dall’imposta per le cessioni all’esportazioni intra-EU o extra.

In genere l’esenzione è connessa alla dimostrazione che entro 90 giorni dalla cessione del bene questo abbia lasciato il territorio doganale dello Stato italiano arrivando in altro Stato membro.

Il caso in oggetto è peculiare.

Viene segnalato all’Agenzia che esistono procedure costruttive di grandi impianti che richiedono più anni di lavorazione: nella situazione specifica si tratta di grandi complessi di generatori di vapore destinati ad un altro impianto situato in un paese dell’Unione diverso dall’Italia.

In base al contratto le varie componenti del generatore vengono “cedute” all’acquirente durante la lavorazione per finanziare i lavori, ma rimangono nel territorio dello Stato fino al completamento della costruzione dell’intero macchinario, che dopo i necessari collaudi sarà trasferito all’estero e il processo comporterà una dilazione magari di anni rispetto alla cessione, e fatturazione delle varie componenti che vengono via via fatturate.

Debitamente interpellata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 65 del 4 marzo 2026 ribadisce che il termine di 90 giorni per convalidare la cessione intracomunitaria esente con il trasferimento “fisico” del bene nell’altro Stato membro è tassativo, e quindi se il bene non subisce lo spostamento fisico deve essere emessa nota di variazione con l’imposta per evitare sanzioni.

FISCO OGGI del 4 marzo 2026, che deve cercare di giustificare l’irrigidimento, commenta la risposta affermando che “E’ stata fornita luce sul vincolo temporale delle cessioni intra Ue”, ma questa “luce” fa invece calare il buio sulla lavorazione, che si troverà ad essere gravata dell’imposta IVA in tutto il periodo in itinere, salvo poi richiedere al momento del trasferimento dell’intero impianto, magari dopo anni dall’inizio della lavorazione, nell’altro Stato membro il rimborso globale, con nota di variazione se sussistono i presupposti temporali o, in mancanza, ex art. 30-ter IVA, con le complicazioni, i ritardi e le difficoltà che ne scaturiscono.

Sembra incomprensibile come il legislatore non abbia previsto che possono esistere lavorazioni pluriennali per conto del committente estero che vedranno l’esportazione finale del bene dopo anni, ma che, normalmente, hanno comportato la fatturazione e pagamento di fasi della lavorazione, con cessione delle varie componenti al cliente finale anche se tali componenti rimangono nell’impianto in attesa dell’assemblaggio e del collaudo finale cui seguirà la consegna all’estero.

Si tratta, quindi, di un aggravio finanziario che può modificare i parametri di economicità della produzione; anticipare magari per anni il 22% del costo del bene è un sacrificio a cui non tutti i clienti sono sensibili!

La risposta dell’Agenzia cita anche la normativa comunitaria che vincola l’esenzione alla prova dell’avvenuta esportazione, che deve essere intesa in forma solo fisica!

Forse è un passo indietro in un mondo che si avvia sempre più verso la smaterializzazione!

 

 

Gazzetta Tributaria 32, 05/03/2026

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.