12 Giu LA MONTAGNA DELLE PRESUNZIONI FISCALI: ALTRO CHE HIMALAYA! (Gazzetta Tributaria n.106/2025)
106 – A volte la ricostruzione accertativa supera le vette più alte.
La scatenata fantasia degli imprenditori “birichini” che inventano passaggi complessi tra società per evadere IRES e IVA utilizzando le famigerate “cartiere” viene spesso resa inoffensiva dall’attività accertativa dell’Agenzia o della Guardia di Finanza che con l’utilizzo anche di presunzioni ricostruiscono una situazione di realtà.
Secondo l’orientamento prevalente le presunzioni ex art. 2727 C.C. devono scaturire da un fatto certo, e quindi non vi è spazio per presunzioni di secondo grado.
Eppure spesso la costruzione sanzionatoria nel confronti dei “birichini” di cui sopra porta ad una montagna di presunzioni che superano anche il secondo grado, ma tollerate anche dalla Cassazione.
Ne è esempio l’ordinanza n.15274 del 9 giugno 2025, in materia di presunzione di distribuzione di utili extra bilancio da operazioni inesistenti e passaggi successivi.
Una società ha contabilizzato fatture relative ad acquisti che vengono contestati dall’Agenzia in quanto riferibili ad una “cartiera”; ne consegue l’accertamento per indeducibilità del costo, con conseguente imputazione ai soci (società a ristretta base) di questa posta come “utili extra bilancio”.
L’Agenzia emette anche un accertamento nei confronti della società per omissione della ritenuta sulla distribuzione di questi “utili extra bilancio” e per omissione del MOD. 730 dei sostituti d’imposta che riguardava sempre la presunta distribuzione di questi utili.
Ricordiamo che se si presume una distribuzione di utili la ritenuta deve essere fatta entro l’anno di distribuzione, e dichiarata nel 730 in relazione a tale anno; l’accertamento con P.V.C. dell’Agenzia avviene quattro anni dopo, quando tutti i termini ordinari erano scaduti!
Eppure anche la Cassazione, con l’ordinanza indicata, respinge il ricorso della società senza entrare nel merito del castello di presunzioni (forse la difesa era stata carente nell’evidenziare queste contraddizioni!).
Quindi: a fronte di operazioni inesistenti si presume che il corrispettivo di quel costo non sia andato alla società emittente la fattura ma sia stato ripartito tra i soci (che dire se l’operazione è solo soggettivamente inesistente, cioè è errato solo il nome?); questa ripartizione si presume sia avvenuta nello stesso momento del pagamento della fattura sub giudice; si sanziona il fatto che la società non abbia effettuato la ritenuta sul pagamento della fattura sub giudice che viene trasformata in un dividendo; questo dividendo avrebbe dovuto essere dichiarato, nell’anno di “distribuzione”, nel MOD 730.
Se vi siete persi non c’è problema, è colpa della rarefazione dell’aria alle alte cime dell’Himalaya fiscale!
Forse però vi è un eccesso di somma di presunzioni che fanno diventare vessatorio una legittima correzione di un comportamento scorretto, e dovrebbe intervenire il legislatore per riportare ad equità un labirinto penalizzante.
Gazzetta Tributaria 106, 12/06/2025
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