LA FIERA DELLE IMPRECISIONI (COSTOSE!) – (Gazzetta Tributaria n. 116/2026)

LA FIERA DELLE IMPRECISIONI (COSTOSE!) – (Gazzetta Tributaria n. 116/2026)

116 – La Cassazione sottolinea un principio per altro ovvio, sulla necessità di specifiche formalità per l’attribuzione di un compenso deducibile agli amministratori.

 FISCO OGGI del 3 agosto 2026 richiama l’attenzione su di una situazione che sorprende nella sua imprecisione, per altro molto costosa e normalmente risolta in modo ben ovvio!

Una società di capitali (s.r.l.) paga un compenso all’Amministratore Delegato senza che vi sia stata una specifica deliberazione assembleare; l’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità di tale costo (che assomma a quasi duecentomila euro annui); nei gradi di merito la società vince in primo grado ma l’appello dell’Agenzia viene accolto in secondo grado.

Il ricorso per Cassazione viene deciso dall’ordinanza n. 20675 del 18 giugno 2026 che respinge totalmente il ricorso della società (e non poteva che essere così!).

La Cassazione ribadisce che l’art. 2389 del codice civile, applicabile anche per le s.r.l., è tassativo nell’imporre la delibera assembleare per riconoscere e quantificare il compenso agli amministratori; il fatto che tale compenso fosse compreso tra i costi del bilancio approvato dall’assemblea non vale come ratifica del costo stesso, e come attribuzione a posteriori di un compenso all’amministratore.

Principi talmente consolidati nel tempo (e a pag. 6 della pronuncia citata la Cassazione richiama 10 precedenti specifici emessi nell’arco di 6/7 anni!) da stupire del fatto che ancora si creda di poter attribuire un compenso all’amministratore senza la formale delibera assembleare, e che il compenso determinato in tal modo sia fiscalmente deducibile.

Più volte, anche nell’atto citato, la Cassazione ribadisce che senza la deliberazione assembleare il compenso non soddisfa i requisiti di certezza ed oggettiva determinazione necessari per la sua deducibilità.

La conseguenza è che la società si trova con un costo indeducibile, su cui pagherà l’IRES con sanzioni; l’amministratore avrà già pagato le proprie imposte personali su di un compenso che a posteriori si dimostra non deducibile: tra imposta e sanzioni un aggravio del 50% (!)

Quasi a voler stigmatizzare l’affermazione di parte come insostenibile (compenso senza assemblea!) la Cassazione condannala parte privata alle spese di lite, e questo ci sta; alla indennità per lite temeraria, e già qui si potrebbe aggrottare il ciglio, ed un versamento a livello di sanzione alla cassa ammende, e questo sembra proprio eccessivo!

Un contribuente può magari sbagliare (e stiamo parlando solo di mancanza di formalità, non operazioni truffaldine o inesistenti!), ma essere condannati anche a pagare una somma alla Cassa Ammende come previsto dal quarto comma dell’art.96 C.P.C., a titolo di sanzione equivale a essere messi dietro la lavagna, e forse anche con le orecchie di asino (ricordi di scuola!).

Sembra comunque di assistere ad una “Fiera delle Imprecisioni!”

Gazzetta Tributaria, n. 116/2026, 05/8/2026

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