LA FATTURA FALSA NON PUO’ ESSERE RIGENERATA: SI PAGA DUE VOLTE! (Gazzetta Tributaria n.67/2024)

LA FATTURA FALSA NON PUO’ ESSERE RIGENERATA: SI PAGA DUE VOLTE! (Gazzetta Tributaria n.67/2024)

67 –  Nel caso di “società cartiera” che sana la propria frode carosello l’ utilizzatore è comunque onerato del tributo.

 

Il meccanismo portante dell’IVA è che i vari soggetti coinvolti recuperano il tributo pagato ai propri fornitori secondo il meccanismo della detrazione di imposta da imposta.

Questa catena tributaria viene interrotta in caso di contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, le c.d. frodi carosello in cui una società “cartiera” emette fatture per operazioni non effettuate per consentire ai destinatari la detrazione dell’IVA che normalmente non viene versata dall’emittente; e comunque le operazioni descritte in fattura non si sono verificate.

La fattispecie di fattura “falsa”, quando accertata, non può essere sanata eppure dalla successiva rimessione in bonis dell’emittente, con la conseguenza che comunque l’imposta deve essere pagata due volte senza possibilità di recupero, con sanzioni e interessi.

Questo è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale con la ordinanza n. 9333 del 5 marzo 2024 che ha affrontato un caso emblematico.

Una società emette fatture per operazioni inesistenti a favore della capogruppo, società controllante; la situazione provoca indagini e denunce penali per le due società emittente e utilizzatrice; l’emittente sana la propria posizione versando imposta, sanzioni e interessi ed ottenendo l’estinzione del reato di falsa fatturazione.

La società utilizzatrice, a fronte di tale definizione, chiede il dissequestro delle proprie somme che erano state bloccate per il pagamento dell’imposta “finta”, ma sia le Corti di merito che la Cassazione negano tale possibilità, affermando che anche il pagamento dell’imposta dovuta dalla c.d. “cartiera” non abilità il presunto utilizzatore alla detrazione, in quanto rimane la sostanza di fattura per operazione inesistente e quindi la indetraibilità dell’imposta, con anche sanzioni e interessi.

L’estinzione del reato da parte della società emittente non esclude che la società utilizzatrice abbia commesso a sua volta un reato e comunque illecito tributario e come tale sia sanzionata.

Anche la giurisprudenza comunitaria consente alla legislazione nazionale di regolamentare queste fattispecie derivanti da reato in modo asimmetrico, data la natura penale delle circostanze.

Si deve concludere che anche l’adempimento, e la conseguente estinzione del reato per l’emittente la fattura per operazioni inesistenti non trasforma il documento iniziale in un atto reale, e quindi la fattura rimane falsa come da origine e non può essere rigenerata, con tutte le conseguenze per i soggetti coinvolti e un sostanziale beneficio per l’Erario che incassa due volte imposta, sanzioni e accessori.

 

Gazzetta Tributaria 67, 29/05/2024

 

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