LA DIETA E IL RITOCCHINO SCONTANO L’IVA (Gazzetta Tributaria n.60/2022)

LA DIETA E IL RITOCCHINO SCONTANO L’IVA (Gazzetta Tributaria n.60/2022)

60-L’Agenzia delle Entrate ribadisce in Parlamento l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni mediche con caratteristiche solo estetiche.

 

La bella stagione porta più facilmente alle valutazioni degli effetti del tempo e della tavola sul nostro corpo, e talvolta si interviene con prestazioni o suggerimenti qualificati.

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta formale all’interrogazione parlamentare del  senatore Perosino (n.3-03094 del 10/03/2022) ha compiuto una attenta disamina dei presupposti per l’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie, ribadendo, anche sulla scorta delle interpretazioni comunitarie, che le attività esclusivamente estetiche/cosmetiche (e vi è una lunga elencazione di tali atti) non rientrando negli atti di diagnosi, cura e riabilitazione della persona non possono godere dell’esenzione (art.10 n.18 legge IVA).

Vengono citati espressamente anche i trattamenti con acido ialuronico e botox, tanto diffusi, specificando che per godere dell’esenzione IVA la prestazione deve godere contemporaneamente di due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo.

Il primo è soddisfatto dalla presenza quale esecutore di un esercente un’arte sanitaria, ma deve essere accompagnato dal requisito oggettivo che si riferisce all’oggetto della prestazione, che non deve essere esclusivamente cosmetico/estetico.

Quindi ben venga l’intervento estetico quale recupero dopo un incidente deturpante, sicuramente esente, ma così non è per l’attività di lifting dei seni, depilazione ecc.

L’Agenzia, forte del supporto delle interpretazioni comunitarie, si è anche estesa a valutare le prestazioni del medico (requisito soggettivo soddisfatto) che viene remunerato per avere prescritto una apposita dieta; dovrà essere rilevato che la dieta sia legata a motivi curativi (diabete, eccesso di colesterolo ecc.) e non a richieste estetiche (dimagrimento, rassodamento ecc.) perché solo il primo caso la prestazione soddisfa anche il motivo oggettivo.

Avevamo già trattato – Gazzetta Tributaria n.3/2022 – della problematica IVA per le cure termali e le prestazioni alle Terme, ed ecco che il problema della compatibilità del benessere, anche estetico, con le prestazioni sanitarie si ripropone.

L’attenzione non deve solo essere focalizzata sul diverso costo della prestazione (l’IVA, se dovuta, è ordinaria, del 22%) ma anche sugli adempimenti e formalità che l’effettuazione di operazioni normalmente imponibili richiedono.

Naturalmente tutto quanto sopra vale per le operazioni sanitarie, mentre le estetiste non hanno dubbi di assoggettamento ad imposta.

E’ piacevole stare bene, ma a volte raggiungere questo scopo è complicato e oneroso.

 

Gazzetta 60, 29/06/2022

 

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