LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON E’ DEFINITIVA! Due recenti pronunce della Suprema Corte affrontano il problema della efficacia della contestazione alla cartella di pagamento anche quando questa deriva solo da mancato pagamento di imposte dichiarate. (Gazzetta Tributaria Edizione 43/2021)

LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON E’ DEFINITIVA! Due recenti pronunce della Suprema Corte affrontano il problema della efficacia della contestazione alla cartella di pagamento anche quando questa deriva solo da mancato pagamento di imposte dichiarate. (Gazzetta Tributaria Edizione 43/2021)

43 – Due recenti pronunce della Suprema Corte affrontano il problema della efficacia della contestazione alla cartella di pagamento anche quando questa deriva solo da mancato pagamento di imposte dichiarate.

 

In attesa di comprendere che tempi e possibilità ci saranno per il pagamento dei debiti fiscali 2020/2021 (vedere Gazzetta Tributaria n. 42/2021) affrontiamo un altro problema riguardante la riscossione delle imposte a mezzo di cartella di pagamento e la sua “flessibilità”.

Siamo sostanzialmente in presenza di richieste di pagamento che scaturiscono dal mancato o tardivo pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione, tipicamente la dichiarazione dei redditi o IVA.

Si tratta delle c.d. liquidazioni automatiche ex art.36bis/600 o per l’IVA ex art.54bis/633, con cui l’Agenzia della Riscossione sulla base dei ruoli emessi dalle Entrate, addebita al contribuente l’imposta dichiarata e non versata, interessi e sanzioni.

E’ un mero atto ricettizio che riporta nella cartella quanto segnalato dal contribuente, e spesso tale atto non viene preceduto dal c.d. avviso bonario che preannuncia l’avvio della riscossione e che avverte che provvedendo al pagamento prima della emissione della cartella vi sarà una consistente riduzione della sanzione.

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento perché non preceduta dall’avviso bonario, e quindi gravata di sanzioni nella misura piena, con evidente suo danno oggettivo.

La Cassazione, con la sentenza 18893 del 5 luglio 2021, ha affermato nuovamente un principio fondamentale: la mancanza dell’avviso bonario non rende nulla la cartella di pagamento che esplica piena efficacia, ma consente al contribuente di ottenere, qualora si provveda al pagamento tempestivo, la riduzione della sanzione come se si fosse in presenza di un avviso bonario.

Quindi non vi è alcuna varianza dei singoli importi per tributo portati dalla cartella, ma una tempestiva azione può ridurre in modo significativo l’ammontare del carico.

Questo vale, naturalmente, se la cartella non è stata preceduta da altro atto preliminare (avviso, intimazione, liquidazione ecc.) che non è stato contestato.

La Suprema Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite – la massima assise giudiziaria – si è pronunciata anche sulla possibilità di definire, tramite i vari provvedimenti di condono, anche una lite avverso una cartella di pagamento da liquidazione automatica, anche se la stessa è sostanzialmente solo un atto liquidatorio.

Così ha pronunciato la Cassazione con la sentenza 18298 del 25/06/2021 che ha riconosciuto l’applicabilità delle forme di definizione agevolata anche alla cartella liquidatoria debitamente impugnata, perché i Supremi Giudici hanno affermato che siffatta cartella rappresenta il primo atto di liquidazione e comminazione sanzioni di un procedimento fiscale e come tale può essere oggetto di applicazione di una legge agevolativa (è una fattispecie che rischia di ripresentarsi tra non molto, stanti i rumors che si inseguono!).

Quindi non solo la cartella di pagamento quale primo atto di riscossione può godere della riduzione – a 1/3, si badi bene – delle sanzioni connesse al tributo, ma anche se prodotto “automatico” della liquidazione della dichiarazione può formare oggetto di definizione agevolata, con la definizione delle liti pendenti.

In sostanza, prima di pagare una cartella sarà bene farle fare una radiografia da parte di un tecnico esperto!

 

Gazzetta 43, 13/07/2021

 

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