IVA NELLA SCUOLA PER PATENTI E LICENZE: IMPOSTA SULLE INTENZIONI! (Gazzetta Tributaria n.34/2020)

IVA NELLA SCUOLA PER PATENTI E LICENZE: IMPOSTA SULLE INTENZIONI! (Gazzetta Tributaria n.34/2020)

Il giorno 1 giugno l’Agenzia delle Entrate pubblica uno sconcertante parere sull’assoggettamento a IVA delle scuole di volo.

 

Anche l’emergenza da pandemia in questi giorni attenua il rigore dell’isolamento, e forse il desiderio di evadere ha indotto l’Agenzia delle Entrate a pubblicare la risposta ad interpello n.162 del 1° giugno 2020 che tratta dell’IVA sulle scuole di volo per il conseguimento della licenza.

Così come le scuole guida promuovono corsi per il conseguimento di differenti patenti di guida (moto, auto, trasporti, pullman ecc.) anche le scuole di volo organizzano corsi diversi: pilota di linea o commerciale, pilota privato, licenza di aliante ecc.

Dopo la sentenza comunitaria che ha escluso l’esenzione IVA per i corsi delle scuole guida finalizzati al conseguimento delle patenti automobilistiche “B” e “C”, argomento che ha formato oggetto delle note della nostra “Gazzetta” n. 32/19 e 2/20, l’attenzione si è spostata sulle scuole di volo.

L’Agenzia è tornata sul contenuto da dare al principio di esenzione IVA per l’insegnamento per la formazione professionale come ribadito nella sentenza comunitaria del 2019 per arrivare a confermare che le lezioni di volo per il conseguimento delle licenze di pilota di linea o commerciali sono esenti da imposta, mentre quelle per pilota privato, avente carattere ricreativo o sportivo non possono godere dell’esenzione ma devono scontare l’imposta.

Mentre quanto descritto sino ad ora appare abbastanza coerente e lineare, le complicazioni sorgono quanto l’Agenzia pretende di tassare, o esentare, le intenzioni.

Infatti la stessa risoluzione da atto che per il conseguimento della licenza di pilota commerciale (o di linea) è possibile seguire un percorso “modulare” che prevede prima l’ottenimento della licenza di pilota privato e successivamente l’upgrade a pilota commerciale.

Ebbene l’Agenzia, che richiede al contribuente evidenti capacità divinatorie, afferma che se il percorso che porta alla licenza di pilota privato è strumentale per il successivo conseguimento della licenza commerciale anche il primo corso sarà esente IVA, mentre se non vi è il successivo passaggio “professionale” il corso privato deve scontare l’imposta.

Non esiste un tempo entro il quale deve essere compiuto l’intero percorso modulare; non esistono indicatori che possano accertare con certezza lo scopo “professionale” del conseguimento della licenza privata; nulla vieta che l’allievo possa cambiare idea dopo che ha conseguito il primo brevetto; il successivo passaggio alla licenza professionale può costituire, pur con tutte le migliori intenzioni, un ostacolo insormontabile: in tutte queste situazioni anche la scuola di volo può essere considerata responsabile di avere fornito un servizio dimostratosi a posteriori imponibile senza l’applicazione dell’imposta, in quanto avrà considerato valida l’esenzione sulla base delle dichiarazioni dell’allievo.

Con una conclusione molto british la risposta conclude che in caso di erronea applicazione di un’esenzione non spettante la scuola di volo può (deve) emettere una nota di variazione ex art.26/IVA.

Delle sanzioni non si tratta da alcuna parte, così come sarà problematico a dir poco il recupero dell’imposta a suo tempo non applicata!

Nel primo commento sul problema IVA e scuola di guida abbiamo affermato che l’Agenzia avesse cappottato; ora si può dire che è precipitata.

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