IRAP E PROFESSIONISTI – LA BATTAGLIA NON SI SPEGNE La pervicacia dell’Agenzia delle Entrate nel cercare di perseguire i professionisti negando l’esclusione da IRAP registra una nuova puntata! (Gazzetta Tributaria Edizione 41/2021)

IRAP E PROFESSIONISTI – LA BATTAGLIA NON SI SPEGNE La pervicacia dell’Agenzia delle Entrate nel cercare di perseguire i professionisti negando l’esclusione da IRAP registra una nuova puntata! (Gazzetta Tributaria Edizione 41/2021)

41 – La pervicacia dell’Agenzia delle Entrate nel cercare di perseguire i professionisti negando l’esclusione da IRAP registra una nuova puntata!

 

In attesa che il parlamento, nell’ambito di una più ampia riforma fiscale, dichiari l’abolizione sic et simpliciter dell’IRAP devono essere registrati i tentativi dell’Agenzia delle Entrate di accanirsi contro i lavoratori autonomi sulla base della esistenza dei consueti presupposti di organizzazione e/o impiego di mezzi eccedenti le specifiche necessità e questo nonostante la Corte Costituzionale prima le Sezioni Unite della Cassazione poi abbiano riconosciuto come l’apparato organizzativo esclusivo sia l’unico presupposto per l’assoggettamento ad imposta dei lavoratori autonomi.

Questa volta ci soffermiamo sul secondo parametro (i mezzi), che l’Agenzia ha tentato, con evidente miopia, di determinare in modo oggettivo stabilendo, con una circolare del 2008 (n. 45) il limite di 15mila euro per gli investimenti.

Questa volta è dovuta intervenire la Cassazione per affermare, con l’ordinanza 16705/2021 del 14 giugno 2021, che si deve avere riguardo all’attività svolta dal singolo professionista e quindi anche un investimento ben oltre il limite indicato può consentire, in presenza degli altri presupposti, l’esclusione da IRAP.

Il pretesto era stato il dimostrato investimento da parte di un medico odontoiatra di oltre 40mila euro in attrezzature, importo che secondo l’Agenzia eccedeva il limite del valore dei beni non superiori alla “normale” dotazione.

Anche la Suprema corte ha stigmatizzato tale comportamento, affermando che si deve avere riguardo alle “attrezzature usuali per i precisati professionisti” e che quindi il parametro dell’investimento non deve essere assunto in forma assoluta ma deve essere commisurato all’attività svolta. Quindi il medico radiologo utilizzerà apparecchiature certamente di costo rilevante ma necessarie per la professione; l’ingegnere-progettista si serve di un sistema computerizzato per la formulazione di progetti e piante; l’architetto utilizzerà sofisticati e costosi programmi per realizzare plastici e visioni virtuali delle costruzioni il minimo indispensabile per l’esercizio della professione deve essere un complesso variabile di beni strumentali e l’importo di questi non può costituire valido presupposto per l’assoggettamento ad IRAP.

Un altro colpo alla complessiva distruzione dell’assurdo apparato dell’imposta discriminante e più contestata nel nostro panorama.

 

Gazzetta 41, 05/07/2021

 

No Comments

Post A Comment