IRAP E LAVORO AUTONOMO: UNA STORIA INFINITA! (Gazzetta Tributaria n.91/2023)

IRAP E LAVORO AUTONOMO: UNA STORIA INFINITA! (Gazzetta Tributaria n.91/2023)

91-In attesa dell’abrogazione dell’imposta, da tempo annunciata ed effettiva, per i professionisti individuali dal 2022, si susseguono le pronunce che escludono i lavoratori autonomi dal tributo.

 

  La pervicacia dell’Agenzia nel cercare a tutti i costi materia imponibile IRAP nelle attività di lavoro autonomo richiede una copiosa attività di giudizio da parte anche della Corte di Cassazione, che mantiene un principio di strumentalità nella valutazione dell’”autonoma organizzazione”.

E’ sorprendente come, pur a distanza di oltre sette anni dalla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n.9451/2016 che ha delineato i confini dei requisiti dell’autonoma organizzazione, si debba assistere ancora a tentativi di forzatura dell’interpretazione di tale requisito per negare il rimborso dell’imposta pagata.

Da ultimo (ma certamente vi saranno altre puntate!) la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.23487 del 02/08/2023 ha ribadito che l’utilizzo, per altro sporadico, di uno studio professionale marginale in aggiunta a quello di riferimento ove viene esercitata in forma individuale l’attività di avvocato non è di per sé presupposto per sostenere l’esistenza di una autonoma organizzazione che comporti l’assoggettamento ad IRAP.

Ed effettivamente l’unicità della prestazione fornita, sia pure in differenti indirizzi, se non deriva da strutture complesse che possono operare anche senza il professionista, non è riconducibile ad una imposizione IRAP.

Lo stesso è stato più volte ribadito anche con riferimento ai consulenti finanziari, che spesso svolgono la propria attività prevalentemente presso i clienti, con pluralità di indirizzi ma unicità dell’attività.

L’Agenzia, nel ricorso in Cassazione che ha dato luogo alla pronuncia commentata, avanza anche un altro motivo di “prova” dell’esistenza di autonoma organizzazione: la condivisione con altri professionisti, di spazi negli studi con la facoltà di scambio di opinioni, pur in presenza di studi singoli come struttura formale, dovrebbe essere considerata come esistenza della autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione ha decisamente respinto questo tentativo di ipotizzare una sorta di teorica società professionale di fatto, generata solo dalla convivenza, confermando che hanno rilevanza le risultanze formali dell’attività individuale svolta.

Ancora una volta si verifica e si afferma il diritto del professionista individuale all’esclusione da IRAP con rimborso di quanto eventualmente pagato.

Una nota marginale nel commento a tale pronuncia; l’avvocato resistente si è difeso da solo, con controricorso e memoria, eppure la condanna alle spese dell’Agenzia soccombente è limitata a poche centinaia di euro, quasi che nella difesa individuale non si applichino i parametri usuali.

 

Gazzetta Tributaria 91, 30/08/2023

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