IRAP E LAVORO AUTONOMO: SUPERATO ANCHE IL VINCOLO DI UN SOLO DIPENDENTE. (Gazzetta Tributaria n.128/2023)

IRAP E LAVORO AUTONOMO: SUPERATO ANCHE IL VINCOLO DI UN SOLO DIPENDENTE. (Gazzetta Tributaria n.128/2023)

128 – Si restringe sempre più il concetto di autonoma organizzazione per il lavoratore autonomo, in attesa dell’abolizione dell’imposta.

  

Sembra che la lotta contro l’IRAP sia una questione di tempo, e intanto le varie pronunce della Cassazione portano a smantellare, pezzo dopo pezzo, il muro di obbligatorietà dell’imposta per i lavoratori autonomi.

Da ultimo la Cassazione, con l’ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023 ha escluso l’esistenza della autonoma organizzazione per un medico dentista che ha alle proprie dipendenze due collaboratori part time, con funzioni differenti (segreteria e assistenza alla poltrona) affermando che anche due part time possono essere equiparati ad un solo dipendente (e come è possibile se le funzioni sono differenti?) e ritornando alla pronuncia delle sezioni unite del 2016 per rilevare che la concomitanza di investimenti limitati e “pochi“ collaboratori sia indice dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione, e quindi riconoscendo il diritto al rimborso di quanto versato.

L’Agenzia delle Entrate, che aveva proposto il ricorso in Cassazione dato che aveva perso in Appello, viene condannata anche a pagare le spese di lite, giusto corollario per una resistenza ad oltranza che comincia a ricordare le gesta di Don Quichotte e i Mulini della Mancha.

L’IRAP è una imposta sbagliata nella sua concezione, volendo colpire come imposta “reale” e non personale il presunto maggior apporto che l’organizzazione di fattori produttivi fornisce anche al professionista, dimenticando che l’attività autonoma è per sua natura individuale e i collaboratori sono solo esecutori e non già protagonisti dell’azione. (argomento già sviluppato in Gazzetta Tributaria 117/2023).

Non per nulla la progressiva affrancazione dall’imposta passa dall’esclusione dei contribuenti individuali, già operante, per giungere (così è stato anticipato), all’abolizione tout court dell’imposta con la riforma che verrà, sostituendola con una sorta di sopratassa IRPEF regionale.

Intanto i contribuenti versano, chiedono il rimborso di quanto pagato perché non dovuto e debbono sopportare spesso i tre gradi di giudizio per giungere alla conclusione dell’iter, come in questo caso.

Ricordiamo che il procedimento di rimborso deve essere attivato entro 48 mesi dal pagamento “indebito”, e quindi a fine novembre 2023 si prescrive la possibilità del rimborso dei versamenti del novembre 2019!

Visto che anche la presenza di due dipendenti (purché non a tempo pieno entrambi, e crediamo che anche due part time all’75% non sia elemento ostativo!) può consentire il rimborso di quanto versato è opportuno valutare con attenzione le fattispecie pregresse.

 

Gazzetta Tributaria 128, 22/11/2023

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