IRAP E LAVORO AUTONOMO ASSOCIATO: L’ESCLUSIONE SI ALLARGA! (Gazzetta Tributaria 42/2022)

IRAP E LAVORO AUTONOMO ASSOCIATO: L’ESCLUSIONE SI ALLARGA! (Gazzetta Tributaria 42/2022)

42 – La Cassazione offre un nuovo spiraglio all’esclusione da IRAP dell’attività degli studi associati.

 

Alla fine del 2021 la Corte di Cassazione aveva depositato una sentenza che distingueva tra esercizio dell’attività di lavoro autonomo in forma associata e invece solo attività individuale pur nell’ambito di una associazione escludendo l’IRAP in quest’ultimo caso; la sentenza è stata commentata dalla Gazzetta Tributaria n.5/2022.

Ora, in modo ancora più chiaro un’altra sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.13129 del 27 aprile 2022 torna sull’argomento confermando che “se viene provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito” non siamo in presenza di una attività che genera redditi soggetti IRAP in mancanza di autonoma organizzazione.

E’ un problema esclusivamente di onere della prova, ma se, come nel caso de quo, la C.T.R. afferma che lo studio ha provato come il reddito prodotto derivi unicamente dall’attività professionale individuale questa circostanza non può essere gravata di ricorso in Cassazione trattandosi di valutazione nel merito.

Quindi il fatto di essere nominalmente una struttura collettiva, ma l’aspetto associativo si limita al nome dello Studio non può comportare automaticamente l’assoggettamento ad IRAP.

Afferma la Cassazione che se viene dimostrato “che i singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione, viene esclusa l’imposizione IRAP sulla base della mera sussistenza dello studio associato” il che apre lo spazio, per quanto in tempo, a nuove vertenze di rimborso!

Inoltre due situazioni particolari meritano l’attenzione al caso de quo: intanto, evento decisamente insolito, la pronuncia della Suprema Corte è contraria alla proposta del relatore, che aveva proposto l’assoggettamento ad IRAP.

Ancora più singolare è la seconda circostanza: la Corte di Cassazione si era già pronunciata con una sentenza del 2019 nei confronti dello stesso studio legale, per il rimborso IRAP per altre annualità, negando il rimborso sulla base dell’estensione automatica dell’imposta agli enti collettivi.

Per gli anni oggetto della sentenza commentata, invece, la Corte ha ammesso il rimborso, negando anche l’esistenza di un giudicato esterno stante l’autonomia dei periodi di imposta e la possibilità per i contribuenti di dimostrare anche successivamente il proprio diritto all’esclusione da IRAP per annualità successive.

L’Agenzia, che aveva pervicacemente ricercato l’imposizione è anche stata condannata a pagare le spese di lite!

Probabilmente questa sentenza deve anche essere interpretata nell’atmosfera di progressiva abolizione dell’imposta per le attività autonome come voluto dal legislatore a partire dal 2022; appare sempre più fondato ritenere che si possa ottenere una sostanziale retroattività dell’esclusione attraverso le pronunce dei Giudici!

 

Gazzetta 42, 02/05/2022

 

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