13 Set IRAP E IMPRESA FAMILIARE – UNA STORIA INFINITA (Gazzetta Tributaria n.78/2022)
78-Torna la Corte di Cassazione sull’assoggettamento a IRAP del reddito dell’impresa familiare, con una “tirata di orecchie” ai giudici umbri.
Certamente ancora per parecchi anni ci si dovrà occupare dell’assoggettamento ad IRAP del reddito di imprenditori singoli, anche se con la forma di imprese familiari, argomento dibattuto da tempo e trattato anche nella nostra Gazzetta (da ultimo il n.25/22).
Dal 2022, come stabilito dalla legge di bilancio, l’imprenditore singolo è escluso da IRAP a prescindere dalle dimensioni e dall’organizzazione, ma le situazioni del passato continueranno a far sentire la propria rilevanza per molto tempo ancora, e con la tenace resistenza dell’Avvocatura di Stato che non accetta l’evoluzione dei tempi e lo spostamento dell’obbiettivo dell’imposizione!
La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento IRAP e Impresa Familiare con la recentissima ordinanza n. 26183 del 6 settembre 2022 dando ragione al contribuente e ripetendo, quasi stizzita, che impresa familiare non è automaticamente sinonimo di imponibilità IRAP!
La vicenda è semplice ed emblematica!
Un contribuente, impresa individuale in forma di impresa familiare, chiedeva il rimborso dell’IRAP per gli anni 2012 – 2015.
Sia il primo che il secondo grado non accoglievano le sue argomentazioni, affermando, la CTR, che l’esistenza di una impresa familiare rendeva ultronea ogni indagine sull’apporto del collaboratore.
Insiste il contribuente in Cassazione e la Suprema Corte gli dà ragione, ribadendo che “La CTR ha errato nell’affermare che l’impresa familiare è di per se impresa organizzata e che pertanto, nel caso di specie, risultava irrilevante, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo, la valutazione dell’apporto del coniuge”.
Questa affermazione merita un significativo approfondimento: da un lato viene ribadito che l’automatismo: impresa = assoggettamento ad IRAP non vale neppure per il passato, in quanto ci deve essere una valutazione “in fatto; dall’altro lato si richiede una valutazione del contenuto dell’apporto, con il che è da ritenere che la difesa del contribuente ha ogni possibilità di delimitare la prestazione del collaboratore alla mera attività esecutiva.
Sappiamo che una certa interpretazione della Cassazione deriva la qualità del lavoro prestato dal collaboratore familiare anche dalla misura della percentuale di reddito attribuito, ma siamo convinti che anche questo ostacolo può cadere, nel progressivo allontanamento da IRAP, ove si sottolinei che l’attribuzione della quota di reddito avviene prima dell’inizio del periodo d’imposta.
Dato che in ogni caso la scomparsa dell’IRAP è uno scenario con più atti a venire vale la pena di valutare anno per anno se vi sono i presupposti per chiederne il rimborso!
Teniamo presente che la cessazione dal 2022 fa sì che di IRAP si parlerà quanto meno siano al 2027!
Gazzetta 78, 13/09/2022
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