IRAP E COLLABORATORI – UNO SCONTRO CONTINUO (Gazzetta Tributaria n.117/2023)

IRAP E COLLABORATORI – UNO SCONTRO CONTINUO (Gazzetta Tributaria n.117/2023)

117 – Proseguono le pronunce della Suprema Corte che cercano di limitare la chiusura aprioristica dell’Agenzia alla presenza di collaboratori del professionista.

 

Si avvicina sempre più la fine dell’IRAP (questo è una dei temi annunciati nella riforma che verrà) ma intanto questa imposta, particolarmente sgradita ai lavoratori autonomi individuali, continua a essere oggetto di puntualizzazioni e smentite.

Come è noto, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016 l’imposta è condizionata all’esistenza, per i lavoratori autonomi individuali, della famigerata autonoma organizzazione, concetto dai confini tanto labili da avere alimentato una copiosa giurisprudenza e dottrina in merito.

Come sempre, quando il legislatore si limita ad affermare principi astratti e non riesce, o non vuole, dettare norme oggettivamente precise e limitate si scatenano a ragione le più diverse interpretazioni che possono dare luogo a correnti di pensiero significative.

Così è in merito alla rilevanza della presenza di collaboratori per i professionisti autonomi che chiedono il rimborso dell’IRAP versata in passato.

Abbiamo tra le mani due pronunce della Cassazione che cercano di identificare un quadro di riferimento oggettivo per affermare la presenza o meno della autonoma organizzazione necessaria per l’assoggettamento ad imposta nel caso vi siano collaborazioni.

Da un lato per un medico del lavoro, che esercita la libera professione, usufruire delle prestazioni di un audiometrista autonomo con propria partita IVA che effettui rilevazioni e predisponga i tracciati audiometrici non rappresenta la creazione di una autonoma organizzazione in quanto il tecnico ha una funzione esclusivamente strumentale per la formulazione del parere del medico del lavoro; quindi al contribuente spetta il rimborso dell’IRAP a suo tempo versata, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite, (ordinanza n. 20859/2023 del 18 luglio 2023).

Nell’altro caso esaminato un avvocato che corrisponde limitati compensi a colleghi per attività sia di domiciliazione che afferenti l’attività professionale deve dimostrare la non rilevanza di tali compensi, e della collaborazione svolta nella propria attività professionale e potrebbe quindi conseguire il rimborso; in tal senso la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza della Corte di II Grado lombarda, chiedendo di evitare l’apriorismo collaboratore-professionista = autonoma organizzazione ma svolgendo un esame in fatto della situazione (Il ricorrente era risultato soccombente in secondo grado proprio perché esistevano queste, sia pure limitate collaborazioni).

È interessante notare che la Corte di Cassazione afferma che la “condivisione del sapere e la sostituibilità tra professionisti” non rappresenta di per sé un indice dell’esistenza di una autonoma organizzazione che affianca il professionista, ma è solo uno stato di fatto la cui portata deve essere apprezzata, (Corte di Cassazione ordinanza 26338 del 12 settembre 2023).

Come si può notare mentre l’Agenzia sbandiera l’autonoma organizzazione in ogni caso di sia pure limitata e marginale collaborazione la Suprema Corte muove passi molto ponderati e in genere smonta le costruzioni erariali.

Certamente, quando non vi sarà più l’IRAP non ne sentiremo la mancanza!

 

Gazzetta Tributaria 117, 24/10/2023

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