IRAP – COLLABORATORI – LAVORO AUTONOMO: UNA STORIA INFINITA Non c’è bisogno di ricordare il famoso libro di Ende per riprendere la problematica generale IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 21/2021)

IRAP – COLLABORATORI – LAVORO AUTONOMO: UNA STORIA INFINITA Non c’è bisogno di ricordare il famoso libro di Ende per riprendere la problematica generale IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 21/2021)

21 – Non c’è bisogno di ricordare il famoso libro di Ende per riprendere la problematica generale IRAP.

 

Anche nel nuovo anno, con la pandemia non sconfitta e le udienze in presenza rarefatte il tema assoggettamento ad IRAP del lavoratore autonomo torna alla ribalta ed è richiamato dalla sentenza 3865 del 15 febbraio 2021 della Corte di Cassazione.

Questa pronuncia, che per altro si distingue dalla celerità insolita per il supremo consesso, dato che il ricorso è della metà del 2019 e meno di due anni per avere la sentenza di Cassazione è un tempo da primato, ribadisce un assunto già ben noto: la collaborazione qualificata e non occasionale di un soggetto abilitato configura quella esistenza della autonoma organizzazione che comporta la soggezione ad IRAP.

La situazione descritta nella vicenda oggetto della pronuncia è la seguente: un avvocato sviluppa un reddito rilevante operando con l’apporto anche di collaboratori, a loro volta avvocati anche con studi autonomi.

Nei gradi di merito la vertenza aveva visto una pronuncia a favore di ciascuna parte, e la sentenza della CTR (favorevole all’Agenzia) aveva sottolineato come la rilevanza del reddito e dei mezzi impiegati e la non occasionalità della collaborazione prestata dai colleghi al dominus rappresentassero la prova dell’esistenza della organizzazione autonoma.

La Cassazione rigetta il ricorso dell’avvocato per motivi di procedura, non nuovi, ma ribadisce due concetti fondamentali a favore del contribuente.

Il primo è che la dimensione del reddito prodotto non ha alcuna rilevanza diretta con l’assoggettamento o meno ad IRAP, nel filone delle precedenti pronunce della Cassazione già commentate anche sulle pagine della Gazzetta; per esempio i numeri 57, 62, 68 dello scorso anno.

il secondo è che la presenza di un dipendente/collaboratore con carattere di continuità ma con mansioni esecutive (per esempio segretaria anche assunta a tempo indeterminato) non costituisce un valido motivo per presumere la struttura organizzativa, che invece può essere paventata quando il collaboratore abilitato svolge anche le attività del dominus; nel caso di cui si occupa la sentenza una avvocatessa fatturava con carattere ricorrente prestazioni di collaborazione in udienza e simili e veniva per tale attività retribuita dal dominus mensilmente.

Come spesso accade dalla pronuncia si possono trarre utili insegnamenti.

Il professionista che abbia solo una mini struttura (segretaria) qualunque sia il livello del reddito prodotto, non deve e non può essere assoggettato ad IRAP, e le iniziative di rimborso in tal caso potranno avere successo; una struttura organizzata con più professionisti, invece, ben difficilmente potrà sottrarsi all’imposta.

Naturalmente la “parte” Agenzia delle Entrate sul suo periodico ufficiale FISCO OGGI non vede altro che il riconoscimenti di un debito di imposta anche se deriva da situazioni molto particolari.

 

Gazzetta 21, 01/04/2021

 

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