22 Set INTELLIGENZA ARTIFICIALE O CONFUSIONE REALE? (Gazzetta Tributaria n. 132/2026)
132 – Un paio di pronunce dei giorni scorsi sembrano dimostrare che i nostri apparati non sono ancora a regime per applicare appieno le forme telematiche di gestione delle cause.
Senza arrivare alle farse degli anni ’60 in cui le aule di Pretura erano completamente soffocate da scartoffie, fascicoli, notifiche, abbiamo tutti il ricordo della rilevanza della gestione delle “carte” nelle vertenze giudiziarie.
L’avvento del processo telematico nelle varie forme, civile, penale, tributario e così via ha certamente rivoluzionato usi ed abitudini dei professionisti e dei loro clienti.
Non si deve più attendere il postino o il messo notificatore ma tutto arriva a domicilio tramite PEC, e-mail o altri file elettronici.
Tutto bene?
Non proprio, perché abbiamo direttamente sott’occhio un decreto del giudice di pace di Milano che (testuale) “fissa l’udienza di comparizione delle parti dinnanzi a se per il giorno……ore 00:00 in modalità cartolare!
Il vostro cronista sente risuonare l’art.12 delle c.d. pre-leggi del Codice Civile che stabilisce che in ogni casi si deve avere attenzione al significato proprio delle parole, e allo che cosa vuol dire una comparizione parti innanzi al giudice a mezzanotte in modalità cartolare?
Bisognerà formulare un nuovo codice di procedura digitale o appellarsi a Shakespeare che con fantasmi e incontri notturni aveva dimestichezza!
Intanto la Cassazione penale emette la sentenza n.3829 del 11 settembre 2026 che cerca di codificare il diritto di impugnativa nel caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici riconoscendo alla parte che se per colpa del caso fortuito o per forza maggiore non sia riuscita a rispettare un termine esistente la possibilità, con certe cautele, di essere rimesso in gioco.
Questo vuol dire che gli “inciampi” informatici sono frequenti e non sporadici, se il caso arriva fino alla Suprema Corte, e i procuratori delle parti debbono non solo essere esperti di diritto ma anche di procedure, telematiche e gestione PEC, situazioni che per molti sono “astruse”.
Si torna alla forma cartacea per dimostrare che certe attività non sono state svolte o certi file non sono pervenuti!
Siamo ben consci di essere in un periodo di transizione tra un mondo cartaceo l’avvenirista comparsa dell’Intelligenza Artificiale, ma certe confusioni non aiutano certamente ad acquisire dimestichezza con le nuove procedure: la convocazione delle parti a mezzanotte in forma cartolare è un capolavoro!
Eppure il futuro sarà questo, e non bolli e documenti cartacei!
Mettiamoci tanta buona volontà.
Gazzetta Tributaria 132, 22/9/2026
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