INSEGUENDO LA MANCIA (MA I GRECI ANTICHI DICONO CHE NON LA RAGGIUNGEREMO!) (Gazzetta Tributaria n.19/2023)

INSEGUENDO LA MANCIA (MA I GRECI ANTICHI DICONO CHE NON LA RAGGIUNGEREMO!) (Gazzetta Tributaria n.19/2023)

19 – La nuova disciplina sulla tassazione agevolata delle mance crea taluni problemi interpretativi.

 

Come abbiamo ricordato anche nella Gazzetta Tributaria n. 14/2023 una delle innovazioni più rivoluzionarie(!) della nuova finanziaria 2023 (L.197/2022) è quella contemplata ai commi 58/62 in ordine alla tassazione delle mance ricevute dal personale di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande (modo complesso per indicare alberghi e ristoranti!).

La norma consente una agevolazione con un’aliquota ridotta del 5% per queste somme che entrano a far parte del reddito del percettore anche in esenzione di contributi assicurativi, purchè questi non abbia un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro e il totale delle mance sia nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno.

Un cameriere con un reddito di lavoro dipendente di 45.000 euro (la legge non prescrive annuo e quindi può anche essere uno stagionale) se riceve mance fino a 11mila euro subisce solo una ritenuta del 5% e tutto sembra lineare (il 25% di 45.000 è 11.250, superiore).

Ma un cameriere con un reddito di 30mila euro ha un plafond di 7.500 (25%di 30mila) e se riceve un totale di mance di 10mila euro deve assoggettare a imposizione normale la differenza di 2.500.

 

Ed ecco il richiamo alla filosofia greca di Zenone: i nostri 2.500 “eccedenti” vanno a far crescere il reddito annuo che da 30mila passa a 32.500, quindi il plafond del 25% sale a € 8.125, si debbono rifare i calcoli, e così all’infinito. Il richiamo alle aporie di Zenone, filosofo dei tempi di Archimede, (Achille piè veloce e la tartaruga) è proprio sulla relatività dei limiti. Che se sono interconnessi difficilmente consentono automatismi.

Nel nostro caso probabilmente il legislatore ha commesso una leggerezza definendo il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Sarebbe bastato il richiamo all’anno precedente per escludere ogni dubbio in ordine alla quantificazione del limite, che per altro ha in termini assoluti poco senso: come a voler limitare la generosità!

Se si dovesse mettere mano alla norma forse potrebbe essere meglio precisato anche il concetto di reddito non superiore a € 50.000 Se si intende un ammontare lordo annuo, certificato nel CUD, vuol dire che il nostro dipendente riceve un compenso netto di circa 2.500 euro, non poco ma non lontano da certe realtà; se l’importo è in termini assoluti e netti siamo a livelli ben più altri!

Anche la generosità, pur da parte di terzi che magari non gestiscono l’attività, quindi, riesce a complicare il mondo fiscale delle imprese.

 

 

Gazzetta Tributaria 19, 07/02/2023

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