INERENZA DEI COSTI: UN RITORNELLO ESAURITO La Cassazione è tornata di recente con una chiara sentenza che afferma il superamento del concetto di inerenza quantitativa di un costo. (Gazzetta Tributaria Edizione 28/2021)

INERENZA DEI COSTI: UN RITORNELLO ESAURITO La Cassazione è tornata di recente con una chiara sentenza che afferma il superamento del concetto di inerenza quantitativa di un costo. (Gazzetta Tributaria Edizione 28/2021)

28 – La Cassazione è tornata di recente con una chiara sentenza che afferma il superamento del concetto di inerenza quantitativa di un costo.

 

Possiamo festeggiare l’8 marzo 2021 non solo perché è la festa della donna, ma anche perché in questa data è stata pubblicata la sentenza 6368/2021 della Corte di Cassazione che ha ribadito con forza un principio da tempo sostenuto dalla dottrina ma generalmente rifiutato dall’Agenzia delle Entrate: è errato misurare la deducibilità di un costo solo in base all’inerenza con i ricavi d’impresa.

La Cassazione ha riaffermato che l’unico criterio valido è la valutazione della significatività della relazione tra costo sostenuto e l’attività imprenditoriale nel suo complesso svolta dall’imprenditore, per cui i concetti di congruità rispetto ai ricavi non hanno fondamento.

La valutazione di un costo, e quindi la sua inerenza, deve essere di carattere qualitativo e non quantitativo, avendo precipuamente riguardo all’attività esercitata.

Si tratta di una (ennesima) conferma che la formulazione dell’art.109, V c. del TUIR che lega la deducibilità di un costo alla riferibilità ad attività o beni da cui derivano ricavi non è una voce senza riferimento pratico ma consente l’indicazione in bilancio (e nella dichiarazione fiscale) di costi correlati all’attività imprenditoriale nel suo complesso.

La sentenza di secondo grado oggetto del ricorso alla Corte viene cassata nella sentenza citata perché il giudice di appello ha errato nell’avere istituito una correlazione tra costi e ricavi (anziché tra costi ed attività economica) e nell’avere fondato su di essa il giudizio di antieconomicità ai fini della esclusione del giudizio di inerenza.

Quindi, secondo questa ultima pronuncia della Suprema Corte in merito, si deve avere riguardo solo alla riferibilità del costo all’attività (solo i costi estranei all’attività imprenditoriale non potranno essere rilevati), e non può essere pretesa una correlazione tra entità dei ricavi e dei costi al fine di riconoscerne la deducibilità.

In questo modo con ragionevole certezza i costi di sponsorizzazioni, promozione, rappresentanza e miglioramento di immagine assumono la caratteristica di costi deducibili, eventualmente anche in assenza di ricavi (costi per attività futura).

Non si può che auspicare che quanto così interpretato trovi un ascolto attento anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, solitamente refrattaria, per mettere nel dimenticatoio il ritornello dell’inerenza.

 

Gazzetta 28, 19/05/2021

 

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