– IMU PRIMA CASA: NON BASTANO IMMOBILI CONTIGUI (Gazzetta Tributaria n.103/2022)

– IMU PRIMA CASA: NON BASTANO IMMOBILI CONTIGUI (Gazzetta Tributaria n.103/2022)

103 – Nuova pronuncia della Cassazione in materia di IMU sulla prima casa, con una puntigliosa attenzione alle forme lessicali, anche esagerando!

 

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione tratta della problematica degli alloggi contigui, che vengono magari in momenti diversi acquistati quali elementi della prima casa in cui il contribuente abita, con la famiglia; un’altra tormentata vicenda sull’applicazione dell’IMU alle famiglie, come già trattato nella Gazzetta n. 86/2022.

L’ordinanza n. 34813 del 25 novembre 2022 afferma che per godere del beneficio di abbattimento dell’IMU quale “prima casa” l’immobile di residenza deve essere iscritto in catasto come bene unitario; nel caso de quo era stata richiesta l’agevolazione prima casa per una porzione immobiliare contigua a quella già utilizzata come residenza, e solo successivamente iscritta in catasto in modo unitario con la prima.

La Cassazione ha negato l’applicazione “analogica” della riportabilità dei benefici prima casa ad unità immobiliari diverse, ancorchè contigue, citando la specialità delle norme sulle agevolazioni, non suscettibili di estensioni analogiche.

 

 

Eppure la stessa norma in materia di IMU, il D.L. 201/2011, art. 13, esclude da imposta l’abitazione principale che è definita “l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”

L’immobile de quo, come riporta la stessa sentenza della Suprema Corte, era carente della iscrizione al momento della richiesta, anche se questa si è poi comunque concretizzatasi.

Forse anche gli Ermellini si sono resi conto della complicazione e dell’eccesso di fiscalità in materia perché pur affermando che l’immobile contiguo non poteva godere del beneficio in quanto non accatastato unitariamente, invece che cassare la precedente pronuncia dando torto alla parte privata hanno rimesso la causa alla Corte di Secondo Grado, che siamo sicuri valuterà la dizione di legge sulla iscrivibilità alla stessa stregua della successiva concretizzazione dell’iscrizione unitaria.

Sembra quasi che vi sia una sorta di ritrosia nel riconoscere come beneficio quello che la legge stessa espressamente prevede!

 

 

Gazzetta Tributaria 103, 14/12/2022

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