IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO: QUANDO NON E’ VIETATA (Gazzetta Tributaria n.95/2022)

IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO: QUANDO NON E’ VIETATA (Gazzetta Tributaria n.95/2022)

95-La Corte di Cassazione rivede (?) la propria posizione sul divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo.

 

Già nei numeri 89 e 90 della Gazzetta avevamo sottolineato la difficoltà di conciliare il divieto di impugnativa dell’estratto di ruolo in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, come imposto dalla nuova formulazione dell’art.12 comma 4 bis del D.P.R. 602/73 con l’interesse del contribuente a far valere prima del pignoramento le proprie ragioni.

Probabilmente di questa difficoltà si è reso conto anche il giudice supremo, se con l’ordinanza n. 33838 depositata il 16 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che l’estratto di ruolo rimane impugnabile se il debitore (o presunto tale) dimostra un interesse ad agire anche per evitare di subire eventuali atti di riscossione negativi connessi al ricevimento di una pensione pubblica.

La formulazione del decreto sulla riscossione, come modificato quest’anno, prevede che l’estratto di ruolo, in assenza di valida notifica della cartella sottostante, possa essere impugnato solo in caso di pregiudizio per la partecipazione a gare ed appalti o per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione.

 

 

Estendendo tale concetto la Cassazione, con l’ordinanza indicata, afferma che il timore di vedere pignorata parte della pensione, che viene pagata dall’INPS e quindi pubblica amministrazione, dimostra l’interesse ad agire da parte del contribuente che validamente, quindi, nel corso delle fasi del processo, aveva impugnato un estratto di ruolo.

Questo vuol dire che intanto tutti i pubblici dipendenti, che ricevono dalla Pubblica Amministrazione sia la pensione che lo stipendio, in caso di omissione della notifica della cartella di pagamento possono continuare a impugnare l’estratto di ruolo stante il timore che l’Agenzia Riscossione possa aggredire questi pagamenti.

Se quanto riportato è corretto si pone evidentemente un grave conflitto di eguaglianza per il trattamento che potrebbe essere agevolato per i pubblici dipendenti nei confronti di quelli privati (che non ricevendo pagamenti dalla Pubblica Amministrazione non possono invocare l’esimente al divieto di impugnativa), ed è facile prevedere che di tale problema sarà investita la Corte Costituzionale.

Quanto descritto, pero, conferma che quando una norma è fatta male provoca contraccolpi di ogni genere e reazioni inaspettate, e sorprende che sia stata la Corte di Cassazione direttamente a suggerire la modalità di aggirare il divieto di impugnativa!

Sembra quasi di leggere che l’interesse personale ad agire prevale nei confronti della rigida grettezza delle norme, e se questa interpretazione è corretta non possiamo che plaudire al coraggio della Corte, nell’ottica di quel principio di collaborazione e buona fede!.

 

Gazzetta Tributari 95, 18/11/2022

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