28 Apr IL TEMPO S’E’ FERMATO! (Gazzetta Tributaria n. 61/2026)
61 – Un caso emblematico di difetto di comunicazione tra contribuente e uffici con l’aggravante dei tempi dilatati.
Quella che descriviamo è una vicenda che sfiora l’incredibile, cominciando dal fatto che è iniziata con un accertamento notificato nel 2004, l’anno del grande terremoto in Indonesia, delle Olimpiadi di Atene – moderne; dell’ampliamento della Unione Europea a 28 paesi: in quell’anno ad una società in accomandita ed ai soci per trasparenza venne notificato un atto di accertamento, con nome e sede della società errati perché questa aveva cambiato accomandatario e sede l’anno prima.
Inizia un contenzioso che vede la società vincente in primo e secondo grado in quanto ha potuto dimostrare di avere regolarmente comunicato al Registro Imprese le variazioni riportate (indirizzo e legale rappresentante); l’Agenzia contestava il fatto di non avere effettuato apposite comunicazione all’Anagrafe Tributaria con i modelli AA7/7 e simili, e quindi che le variazioni comunicate non erano alla stessa opponibili; si va quindi in Cassazione che deve pronunciare con un’ordinanza di ben 20 pagine, n. 6811 del 21 marzo 2026, per affermare un principio di diritto, talmente trasparente da sembrare ovvio: l’obbligo di comunicazione al Registro imprese dell’inizio o delle variazioni dei dati societari vale anche come comunicazione all’Anagrafe Tributaria, e sono (saranno) i regolamenti interni di gestione dati tra gli enti pubblici a regolamentare i flussi informativi.
Appare sorprendente la reazione dell’Agenzia in Cassazione, avendo citato la società perché il Fisco sosteneva che non essendo stati perfezionati i decreti sui flussi informativi interni il contribuente non poteva essere sollevato dall’obbligo di fare, per lo stesso accadimento, entrambe le denunce di variazione: al Registro Imprese e all’Anagrafe Tributaria.
La pronuncia in esame permette di scoprire che i rapporti informativi tra Registro Imprese e Anagrafe Tributaria riguardano l’aggiornamento continuo tra inizio e cessazione di attività, mentre sembra non sia operativo in caso di “variazione di dati”; ma sensatamente la Cassazione sottolinea come l’art.35 dell’IVA imponga di comunicare all’Ente designato le variazioni, e se questo non condivide le informazioni non può essere un problema del contribuente!
Sembra proprio che in questa vicenda il tempo si sia fermato, tornando al turbinio di fogli e modelli che caratterizzavano il Fisco anni ’80; anche la tempistica della pronuncia evidenzia che la sentenza della Commissione Tributaria di Appello era del 2016 ed è stata portata in camera di consiglio della Cassazione solo all’inizio di marzo del 2026 (dieci anni dopo!); un altro caso, nella stessa situazione, di tempo rallentato (se non fermo!).
Sembra quasi una doccia fredda sulle speranze dei contribuenti, e dei loro consulenti, che confidano in un sistema che possa superare le mere esecuzioni formali (ma si pensi che le banche dati dei vari enti pubblici non dialogano tra loro in nessun caso!), ed invece devono lottare con modelli, scadenze e “orecchie da mercante”.
Con il 2027 partono i nuovi testi unici tributari: riparte anche il tempo degli adempimenti?
Gazzetta Tributaria 61, 28/04/2026
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