IL SALOTTO DELLA NONNA E I REDDITI DIVERSI (Gazzetta Tributaria n.45/2023)

IL SALOTTO DELLA NONNA E I REDDITI DIVERSI (Gazzetta Tributaria n.45/2023)

45 – La pretesa di ricercare ad ogni costo, e anche in modo esasperato, reddito imponibile in ogni attività viene messa in riga dalla Cassazione con una recente sentenza.

 

Un contribuente professionista a Milano si vedeva raggiunto da un avviso di accertamento per mancata denuncia di redditi diversi (art.67 TUIR) derivanti dalla vendita di arredi di antiquariato costituenti la propria mobilia, usata personalmente, in occasione della vendita dello stesso appartamento.

Anche le Corti di merito avevano dato torto al contribuente, ma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10117 del 17/04/2023 ha ricondotto alla realtà la situazione, accogliendo il ricorso del contribuente, annullando la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia e condannando anche alle spese di lite l’Agenzia.

Viene affermato che la vendita dell’arredo utilizzato, anche se di valore antiquario, non può essere considerato un reddito di attività commerciale non esercitata abitualmente (art.67, i, TUIR) in quanto mancava sin dall’origine l’animus di operare un commercio di mobili ma la vendita doveva essere valutata come operazione sporadica.

Oltre tutto l’Agenzia, nella ricerca di materia imponibile aveva anche assoggettato ad IRAP il reddito, pur nella situazione di inesistenza di autonoma organizzazione commerciale ed anche questo viene stigmatizzato.

 

 

Si assiste, a volte, alla esasperazione del concetto di reddito imponibile; eppure la disposizione del TUIR dovrebbe essere chiara, per cui solo le attività economiche volte alla produzione di reddito potranno, se del caso, generare materia imponibile, mentre la semplice realizzazione di un incasso – con la sostituzione dell’arredamento i mobili esistenti vengono venduti, ma non vi è mai stato l’intento di “produrre reddito” ­- non può avere rilevanza.

Correttamente la sentenza di Cassazione in oggetto sottolinea come sia l’Agenzia che procede all’accertamento a dover dimostrare che l’attività svolta con la vendita dell’arredamento “di pregio” rappresenta, per la frequenza delle operazioni e la professionalità dimostrata una attività commerciale non svolta abitualmente (la vendita di beni mobili non può produrre plusvalenze) e mancando tale prova i movimenti finanziari che derivano dalla cessione non hanno rilevanza ai fini fiscali.

Lo stesso si può serenamente affermare con riguardo a francobolli e monete collezionati dal privato, per cui se tra i beni di famiglia viene ritrovato il mitico “Gronchi Rosa” possiamo procedere alla vendita senza preoccuparci di conseguenze fiscali.

Il salotto della nonna, quindi, poteva essere venduto, anche a caro prezzo, senza conseguenze!

 

 

Gazzetta Tributaria 45, 20/04/2023

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