IL RISCHIO INFORMATICO E LA VALIDITA’ DELLA NOTIFICA (Gazzetta Tributaria n.97/2023)

IL RISCHIO INFORMATICO E LA VALIDITA’ DELLA NOTIFICA (Gazzetta Tributaria n.97/2023)

97-Le nuove tecnologie creano situazione di “attenzione” in cui, a volte, si esagera!

 

E’ ben noto che la tecnologia informatica oramai condiziona la maggior parte delle situazioni del contribuente e certamente quelle contenziose.

Il processo tributario digitale è una modalità, oggi esclusiva, che governa tutti gli atti, anche con i rischi di truffa e incursione negli archivi che ben conosciamo; molto spesso è la stessa Agenzia delle Entrate che mette in allarme i contribuenti per false mail di richiesta dati.

Elemento determinante per accertare la regolarità dell’atto trasmesso via mail è la verifica dell’indirizzo del mittente, ed ecco la situazione che provoca questa nota, e che in genere deve essere valutata con la massima cautela (anche se nel caso di specie vi è stata una certa esagerazione!).

Esiste l’elenco ufficiale degli indirizzi PEC, il registro INI-PEC, dove sono indicati tutti gli indirizzi dei vari siti ufficiali e non (pressoché equivalente al PRA per le targhe automobilistiche).

Una notifica che venga disposta da una pubblica amministrazione che utilizzi un proprio indirizzo PEC differente da quello indicato nel registro INI-PEC ma regolarmente dalla stessa gestito è valida se consente di verificare senza dubbio la provenienza dell’atto.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.982 del 16 gennaio 2023 che ha condannato anche alla rifusione delle spese di lite la parte privata.

Nel caso oggetto della controversia si disquisiva di una notifica di cartella di pagamento; l’indirizzo PEC ufficiale dell’Agenzia  Riscossione risulta essere protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, ma la notifica della cartella oggetto dell’impugnativa era stata disposta dall’ indirizzo:

notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it.

E’ ben noto che la verifica dell’esistenza dell’indirizzo del mittente pone al riparo dai tentativi di phishing tanto diffusi, ma secondo il principio di buona fede che questa volta viene citato dalla Cassazione a favore dell’Agenzia nel caso de quo appare chiara la provenienza della notifica, e la Corte, sottolineando che la parte privata non ha diversamente argomentato sulla lesione del diritto alla difesa (l’unica differenza nell’indirizzo è rappresentata dalla prima parte del nome del mittente!) ha respinto il ricorso con affermazioni anche risentite nei confronti del ricorrente (…. è evidente ictu oculi la provenienza dall’ Agenzia.….).

Quindi certamente deve essere verificato sempre l’indirizzo del mittente, ma nulla esclude che l’ente emittente abbia una pluralità di validi indirizzi PEC anche non registrati nell’elenco ufficiale INI-PEC (solo il Comune di Milano ne ha un centinaio!) e l’atto proveniente da uno qualunque di questi è validamente comunicato.

A volte anche i contribuenti, o i loro patrocinatori, esagerano!

 

Gazzetta Tributaria 97, 18/09/2023

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