IL PESO DELLE PAROLE E IL RINNOVO DELL’ACCERTAMENTO (Gazzetta Tributaria n.41/2023)

IL PESO DELLE PAROLE E IL RINNOVO DELL’ACCERTAMENTO (Gazzetta Tributaria n.41/2023)

41-Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha posto l’accento su talune interpretazioni lessicali determinanti.

 

 Più volte abbiamo citato l’art.12 delle “Preleggi” che sottolinea come l’interpretazione della norma non possa prescindere dal significato proprio delle parole.

Questo concetto viene ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8599 depositata il 27 marzo 2023.

L’ordinamento tributario in materia di rettifica delle dichiarazioni si basa su di un principio cardine: gli atti debbono essere unitari: è consentito presentare eventuali dichiarazioni integrative ma ciascuna costituisce un nuovo, autonomo momento di dichiarazione e in quanto tale può essere accertata una sola volta dall’Agenzia, che deve concentrare in un unico provvedimento di rettifica le proprie contestazioni; è consentito di modificare l’accertamento solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art.43 D.P.R.600/73).

Nel caso dell’ordinanza in esame vi era stata l’emissione di un avviso di accertamento diretto ad un professionista che aveva fornito, in replica, spiegazioni ritenute esaurienti dall’Agenzia tanto da includere alla revoca dell’accertamento con annullamento in autotutela.

Successivi approfondimenti portavano però l’Agenzia ad emettere un nuovo accertamento (e di importo molto rilevante) e questa seconda emissione venne contestata dal contribuente, sostenendo che non vi fosse la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

La Cassazione ha riconosciuto legittima l’azione perché non si trattava di integrazione in pejus del precedente accertamento, revocato, ma un rinnovo del potere impositivo che ripartiva da zero, stante la revoca (annullamento d’ufficio) del primo atto, e doveva rispettare solamente i vincoli temporali di scadenza del termine per la rettifica.

Quindi l’Agenzia conserva la possibilità di procedere ad accertamento se vi è stato l’annullamento d’ufficio dell’atto precedente, mentre questo non potrebbe avvenire in caso di permanenza, magari con un iter processuale intrapreso, dell’accertamento originario.

Non modifica o variazione dell’accertamento, ma esercizio originario del potere impositivo.

Quindi ONE SHOT TIME per l’accertamento, ma l’annullamento dell’eventuale primo colpo consente di ricaricare l’arma.

Nel caso di cui trattiamo la fattispecie scaturiva da una denuncia di truffa del professionista pluriaccertato che aveva omesso ricavi!

Gazzetta Tributaria 41, 12/04/2023

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