IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: UNA ANOMALIA TUTTA ITALIANA USATA A SPROPOSITO (Gazzetta Tributaria n.69/2022)

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: UNA ANOMALIA TUTTA ITALIANA USATA A SPROPOSITO (Gazzetta Tributaria n.69/2022)

69-Il giudizio di ottemperanza, balzello ingiustificato a carico del contribuente, diviene un obbligo in caso di errore dell’Agenzia.

 

 

Questo commento vuole essere un tassello per sottolineare la necessità e l’urgenza di una riforma del processo tributario che oggi presenta anomalie sconcertanti.

Nonostante l’art.111 della Costituzione sancisca che nel giusto processo deve essere rispettata la condizione di parità delle parti la giurisdizione tributaria soffre di una sindrome di soggezione, per cui subisce anomalie vessatorie, con palese squilibrio in danno del contribuente.

Una di queste è data dall’esistenza di un giudizio di ottemperanza (art. 70/546) che deve porre rimedio al fatto che la Pubblica Amministrazione non dia esecuzione ad una sentenza a favore del contribuente: un passaggio inutile per confermare un atto dovuto!

Già considerare che la sentenza a favore della parte privata può essere trascurata, perché per azionarla serve un successivo giudizio di ottemperanza è una anomalia dissonante in un campo che dovrebbe essere governato da collaborazione e equilibrio delle parti (se la sentenza è a favore dell’Agenzia la riscossione interviene senza tanti ritardi!).

Oltre tutto spesso anche il giudizio di ottemperanza si conclude con la compensazione delle spese, nella considerazione che comunque il contribuente ottiene un rimborso, e quindi vi sono ulteriori oneri a suo carico ingiustificati e non rimborsati.

Ma l’eccesso di squilibrio a carico del contribuente è stato rappresentato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12847 del 22 aprile 2022) che ha stabilito l’obbligatorietà del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza a favore della parte privata, con esclusione di altri rimedi.

 

 

Riepiloghiamo brevemente la fattispecie come risulta dalla descrizione della sentenza: un contribuente otteneva una sentenza favorevole di riduzione di un accertamento; l’Agenzia rettificava in modo errato il dovuto e il contribuente presentava ricorso contro il provvedimento di sgravio parziale perché errato.

Con il provvedimento in oggetto la Cassazione ha affermato che avverso l’eventuale errore nell’applicazione di una sentenza deve essere azionato il giudizio di ottemperanza e non già un ordinario reclamo, ed ha condannato il contribuente, che aveva avuto ragione nel merito, alle spese di lite in Cassazione!

Siamo all’assurdo! Una sentenza favorevole non viene eseguita in automatico, come dovrebbe essere obbligo dell’Agenzia, deve essere applicata attraverso il giudizio di ottemperanza e se il contribuente reclama per errori commessi da controparte nella liquidazione non può agire in via ordinaria e se lo fa viene anche condannato alle spese!

Eppure vi è un apposito articolo nella legge di rito tributario, l’art.69 che ordina di eseguire le sentenze a favore del contribuente che sono immediatamente esecutive.

Tra l’altro facciamo notare che stiamo trattando di tributi del 2005, e ne parliamo quasi vent’anni dopo, con un’altra violazione del “giusto processo”.

La strada per una equilibrata procedura tributaria, appare ancora lunga da disegnare e percorrere.

 

 

 

Gazzetta 69, 25/07/2022

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