17 Dic IL DINIEGO HA TANTE FACCE! (Gazzetta Tributaria n. 200/2025)
200 – Un caso emblematico di difficoltà di dialogo che si distribuisce per quasi trent’anni!
Una situazione di ordinario “silenzio” da parte dell’Agenzia, che di fatto vale un diniego di rimborso, viene affrontata da una recentissima pronuncia della Suprema Corte, e merita una sottolineatura.
Il fatto di per se è emblematico: nel 1997 (!) viene presentata da una società una dichiarazione IRPEG – allora si chiamava mod. 760 – con un credito di imposta.
Oggi si chiama Unico SG e l’imposta è IRES.
Nel 2015 una banca acquistava, con regolare scrittura privata registrata, detto credito e nel 2017 ne chiedeva con apposita istanza il rimborso.
Inizia un balletto di richieste di documenti, con espressione di dubbio da parte dell’Agenzia sulla possibilità di rimborso del credito.
Dopo la seconda richiesta nell’arco di due mesi la banca, ritenendo tali richieste un diniego implicito di rimborso proponeva ricorso in Commissione Tributaria nel 2017, ma sia in primo che in secondo grado la domanda veniva respinta sull’argomentazione che il ricorso era stato proposto avverso atti non ricompresi nell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art.19/546.
La banca ricorre in Cassazione, che con l’ordinanza n.31033 del 27 novembre 2025 accoglie il ricorso e rinvia al giudice di merito, con una motivazione che merita un attento approfondimento.
La Suprema Corte afferma che l’elencazione di atti impugnabili di cui all’art.19/546, pur tassativa, va interpretata in modo estensivo e quindi il contribuente ha facoltà di ricorre al giudice tributario avverso tutte gli atti che possono direttamente interferire con la propria posizione dato che, in base alla portata generale dell’art.100 del Codice di Procedura Civile, ha un diretto interesse alla situazione.
Quindi anche una richiesta di documenti, avente nel suo interno l’espressione del diniego al rimborso, può costituire atto direttamente impugnabile anche nel principio costituzionale di tutela del contribuente e di rispetto del giusto processo! (quest’ultima affermazione appare un po’ stonata dato che la fattispecie, pur con alterne collocazioni, riguarda un credito del 1996 – dichiarazione presentata nel ‘97 – e dopo la pronuncia di rinvio bene che vada la sentenza finale del secondo grado sarà circa trent’anni dopo!)
E pensare che sarebbe bastato un dialogo effettivo tra Agenzia e banca per evitare una vertenza che attraversa, non solo in termini teorici, anche i secoli!
In ogni caso merita di essere sottolineato che la Suprema Corte ha ribadito che, al di la del nomen iuris e un tono formalmente interlocutorio gli atti che hanno un sostanziale contenuto di diniego sono comunque impugnabili, anche se non formalmente nominati nell’art.19 del decreto di rito tributario.
Un riconoscimento della prevalenza del pragmatismo sulla denominazione facciale dell’atto, che dovrebbe condurre, quindi, al potenziamento di un rapporto interlocutorio attivo.
Gazzetta Tributaria 200, 17/12/2025
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