22 Giu IL DIFFICILE RAPPORTO TRA CONTRIBUENTE E COMMERCIALISTA INADEMPIENTE (Gazzetta Tributaria n. 86/2026)
86 – Prende sempre più piede l’affermazione del concorso tra le due figure nel caso di evasione.
Il mondo degli adempimenti fiscali, anche se le moderne tecnologie aiutano, rimane un settore di altissima complessità, quasi un linguaggio di casta come era la lingua mandarina nella Cina del 1800.
Questo fa si che spesso l’errore, o l’inadempimento nell’esecuzione di un atto venga addebitato sia al contribuente che al suo commercialista, con la sottolineatura che pur nella complessità delle norme non basta avere affidato il compito dell’esecuzione ad un professionista, ma il cliente deve costantemente verificarne l’operato per evitare ipotesi di concorsa nella sanzione ed eventualmente nel reato!
Alcuni casi sono condivisibili, altri incomprensibili come quello affrontato di recente dalla Corte di Cassazione.
Uno degli argomenti più comuni nelle varie forme di inadempimento formale e sostanziale è quello del mancato pagamento di imposte e questo può avvenire con l’appropriazione, da parte del commercialista, delle somme versate dal contribuente (e magari la consegna allo stesso di un F.24 falso!) e in genere in questi casi viene richiesto al cliente il pagamento del solo tributo (se il commercialista è stato denunciato); oppure il mancato pagamento può essere avvenuto per l’utilizzo di crediti fiscali inesistenti o non spettanti.
Con sentenza n.13910 del 13 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha ritenuto (per altro in modo sbrigativo!) responsabile di imposta e sanzioni il contribuente che non aveva pagato alcuni tributi perché il proprio commercialista, per altro penalmente denunciato e sanzionato, aveva utilizzato in compensazione crediti fiscali inesistenti.
Il cliente viene considerato concorrete nell’inadempimento e quindi sanzionato non solo con la richiesta del tributo, ma anche sanzioni e interessi (oltre che un significativo importo di spese legali!) in quanto si chiede allo stesso di “vigilare” sull’opera del professionista per non incorrere in sanzione.
Come se fosse facile, per un non addetto ai lavori, entrare nei meandri della “lingua mandarina”; ben diverso è quando il cliente si trova a non versare imposte per un “artificio” di cui è ha conoscenza, dato che un questo caso non è richiesta la vigilanza sull’operato, ma la verifica dell’addebito di quanto dovuto e non corrisposto!
Con una precedente pronuncia la Cassazione ha chiarito l’ambito di questa “chiamata di correo” specificando che non basta avere affidato l’incarico ad un commercialista, ma si deve vigilare per evitare il comportamento fraudolento dello stesso finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Quindi per evitare sanzioni e interessi deve dimostrarsi un comportamento fraudolento, non rilevabile icto oculi, che deriva da un inadempimento, naturalmente denunciato in sede penale e sanzionato.
Come ricordato nel titolo ….. è un rapporto difficile!
Gazzetta Tributaria, 86, 22/06/2026
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