I REDDITI DA EVASIONE NON VALGONO PER L’ACCERTAMENTO SINTETICO L’accertamento sintetico può essere combattuto solo con redditi certi e contestuali. (Gazzetta Tributaria Edizione 60/2020)

I REDDITI DA EVASIONE NON VALGONO PER L’ACCERTAMENTO SINTETICO L’accertamento sintetico può essere combattuto solo con redditi certi e contestuali. (Gazzetta Tributaria Edizione 60/2020)

60 – L’accertamento sintetico può essere combattuto solo con redditi certi e contestuali.

 

Nel nostro ordinamento, e non solo nel nostro, è prevista una particolare categoria di accertamento dei redditi relativo alle imposte dirette, riservato alle persone fisiche, l’accertamento sintetico (art. 38 D.P.R.600/73) che si basa precipuamente sugli indici di disponibilità di risorse derivanti da acquisti e mantenimento di beni, il “tenore di vita” che tanto ha fatto scrivere in contrapposizione al principio costituzionale della capacità contributiva.

La Corte di Cassazione è tornata di recente ad esprimersi sul tema con la sentenza 21412 del 6 ottobre 2020, che tratta di una fattispecie non comune, cassando con rinvio la sentenza della CTR di Venezia che aveva dato ragione al contribuente.

Descriviamo brevemente la fattispecie che è stata oggetto di un commento fuorviante da parte di FISCO OGGI.

Un contribuente ha un livello di vita elevato e, soprattutto, acquista una vettura Porsche – tipico segnale di allerta – nel corso dell’anno 2004.

A fronte della contestazione dell’Agenzia che afferma che tali investimenti e dimensioni del tenore di vita non erano compatibili con il suo reddito dichiarato si difende affermando che la stessa Agenzia aveva effettuato per lo stesso anno un accertamento alla società di cui possedeva la maggioranza determinando un maggior reddito importante che doveva essere imputato a lui per trasparenza.

Percorsi i gradi di giudizio la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha sottolineato come a fronte dell’accertamento sintetico il tenore di vita può essere dimostrato con redditi “ufficiali” e nella disponibilità del contribuente (soggetti a ritenuta d’imposta, esenti, legalmente detenuti ….) e non già riferendosi a presunti redditi non dichiarati dalla società a cui si partecipa, che saranno sì tassati anche in capo al socio per trasparenza ma di cui non vi è la prova della generazione e della trasmissione.

Un reddito evaso e sottratto ad imposizione derivante da un accertamento non potrà mai rappresentare una prova inziale per una ulteriore costruzione presuntiva: la dimostrazione della copertura di un tenore di vita.

Per una volta si deve convenire con la Cassazione che sottolinea come solo elementi con alto grado di certezza possono controbatter le presunzioni di un accertamento sintetico, che quale presupposto ha fatti certi (acquisto dell’auto, spese per eventi ecc.)

Il valore probatorio, inoltre, è grandemente diminuito se i presunti ulteriori redditi non hanno scontato le imposte in capo al nostro soggetto e questo si verifica sempre quando i presunti redditi derivano da accertamento, sia contestato o meno, alla società partecipata: l’eventuale imposizione al socio in caso di soccombenza avverrà anni dopo l’accertamento alla persona fisica!

 

Gazzetta 60, 18/11/2020

 

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