01 Set I RAPPORTI SOCIALI NON FINISCONO MAI(?) – (Gazzetta Tributaria n. 121/2026)
121 – Anche per società cessate il socio deve impugnare direttamente l’atto che lo coinvolge.
Ritorna, dopo la consueta pausa di agosto, la GAZZETTA TRIBUTARIA con nuova attenzione alle evoluzioni del diritto tributario.
Iniziamo richiamando una pronuncia recentissima che riaccende l’attenzione sul complesso rapporto tra socio di società cessata, debiti tributari della società e responsabilità “successoria” dell’ex socio.
E’ comune conoscenza, oramai, che la cancellazione della società dal registro imprese ai fini tributari ha efficacia trascorsi cinque anni dalla domanda (art.28 D.Lgs.175/2014); La Corte di Cassazione ha nel frattempo elaborato e confermato una sorta di estensione della responsabilità “successoria” dei soci della società cessata, che, sia pure con le eventuali limitazioni di responsabilità previste dal Codice Civile, sono titolati a impugnare gli atti riguardanti la società dopo la cancellazione.
Essere titolati vuol dire che in caso di inerzia i soci si trovano a rispondere pienamente di tutte le pretese nei confronti della società, non potendo eccepire la propria estraneità alla gestione.
La fattispecie che ha portato alla pronuncia della Corte di Cassazione n.24064 del 27 luglio 2026 e che ora commentiamo è la seguente.
L’Agenzia delle Entrate effettua nel 2019 un accertamento per l’anno 2014 nei confronti di una società che era stata cancellata dal Registro Imprese nel 2016; l’accertamento viene notificato anche alla ex socia indicata come coobbligata, che considerandosi estranea al rapporto societario non propone specifico ricorso.
Ne segue l’iscrizione ipotecaria a carico di questa in difesa degli interessi erariali, l’opposizione a tale iscrizione e lo svolgimento dei giudizi di merito che in primo grado vedono la contribuente soccombente e in appello vittoriosa.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia e ottiene una pronuncia favorevole con l’ordinanza indicata, che presenta talune peculiarità sia nel contenuto che nelle conseguenze.
Da un lato la Cassazione sottolinea come sia onere inderogabile del contribuente opporre, nei termini, l’atto a lui intestato anche se tale intestazione è impropria o erronea, perché l’eventuale erroneità deve essere oggetto di una pronuncia; quindi ritenere che l’Agenzia: “si è sbagliata e io non c’entro nulla” e non procedere con formali contestazioni è errato, controproducente e pericoloso.
I sessanta giorni per l’impugnativa di un accertamento comunque intestato ad un soggetto sono tassativi, anche se solo per sentire confermare l’estraneità dello stesso dalla vicenda.
L’eventuale errore dell’Agenzia, che aveva indirizzato un atto a soggetto non direttamente responsabile, non rileva in automatico e questo anche se nel caso in esame, per esempio, il Procuratore Generale aveva proposto il rigetto del ricorso dell’Agenzia.
Prevale la fictio della successione dei soci, ed ex soci, nella responsabilità e titolarità della capacità processuale!
Non solo, la Corte di Cassazione vuole confermare il proprio orientamento penalizzando a livello di sanzione impropria la contribuente (che in terzo grado era solo controricorrente) condannandola alle spese di lite per tutti e tre i gradi di giudizio, e per importi decisamente rilevanti e anomali (il totale di spese comminato supera 60mila euro!), una sorta di aggravante!
Si deve quindi concludere che qualunque atto di accertamento dell’Agenzia che arrivi ad un soggetto, anche se estraneo e fatta salva l’eventuale autotutela, deve essere impugnato pena gravi conseguenze: un invito alla lite!
Gazzetta Tributaria, n. 121/2026, 01/9/2026
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