I GIUDIZI INFINITI E INARRESTABILI DEL PROCESSO TRIBUTARIO. (Gazzetta Tributaria n.27/2023)

I GIUDIZI INFINITI E INARRESTABILI DEL PROCESSO TRIBUTARIO. (Gazzetta Tributaria n.27/2023)

27-Lo studio delle sentenze propone considerazioni sorprendenti.

 

Quando ci si lamenta delle lungaggini burocratiche, sentendosi sempre la maggior vittima di tempi distorti, bisognerebbe potersi confrontare con le varie realtà che la quotidianità propone.

Lo spunto per queste note è dato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3238 del 02/02/2023 che in un corposo testo di quasi trenta cartelle respinge il ricorso della parte privata e li condanna, oltre tutto, a ben trentamila euro di spese di soccombenza.

Non entriamo nel tecnicismo della sentenza che accerta la legittimità di un accertamento induttivo sulla base di una presunta situazione di compravendita fittizia di capi di bestiame penalmente sanzionata; vi sono due aspetti, però, che meritano l’attenzione del vostro commentatore e che suscitano perplessità.

L’anno d’imposta accertato è il 1993; in quell’anno nasceva l’attuale Unione Europea con il trattato di Maastricht, Roberto Baggio vince il pallone d’oro, al governo vi è Bettino Craxi.

Stiamo riferendo di situazioni che sono nella storia, eppure la Cassazione ha ritenuto di pronunciare trent’anni dopo un verdetto su di una presunta violazione fiscale, tra l’altro citando nel testo il principio del giusto processo che impone una ragionevole durata del giudizio!

 

 

 

Trent’anni sono un tempo gigantesco nelle vicende umane, di per sé con confini temporali definiti; eppure la macchina non si arresta e giunge alla fine del suo percorso affermando che davanti la Cassazione anche la scomparsa di uno degli attori, venuto a mancare nell’attesa, era irrilevante in quanto non si è più nel giudizio di merito ove si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l’interruzione (art.299) del processo per la morte di una parte.

In un passaggio, forse scappato all’attenzione del Supremo Collegio, si afferma che data la morte dell’autore della presunta evasione l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi non era problema di questo processo ma poteva essere fatta valere eventualmente solo in caso di esecuzione!

Siamo agli antipodi nel progressivo avvicinamento tra le posizioni delle parti nel mondo tributario, perché sembra di leggere che certe rigide prese di posizione divergono dalla collaborazione tra i vari attori; questa è d’altro canto quella realtà che porta nel 2023 la Cassazione a pronunciare sul 1993!

 

 

 

Gazzetta tributaria 27, 27/02/2023

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