I GIUDIZI ASSURDI SULL’OVVIETÀ: IL CONTRIBUTO UNIFICATO (Gazzetta Tributaria n.97, 23/11/2022)

I GIUDIZI ASSURDI SULL’OVVIETÀ: IL CONTRIBUTO UNIFICATO (Gazzetta Tributaria n.97, 23/11/2022)

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla titolarità dell’azione per il Contributo Unificato Tributario (C.U.T.)

 

 

Nella nostra Gazzetta Tributaria n. 92 avevamo segnalato la particolarità delle vertenze sul C.U.T., gestito dalla segreteria della Commissione Provinciale, ora Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado; sembrava una ipotesi di scuola ma invece siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di numerose sentenze di Cassazione che hanno dovuto dirimere questioni in ordine a tale balzello!

In tempi non lontani la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.18029 del 6 giugno 2022 ha addirittura dovuto confermare che la gestione del contributo, e del suo contenzioso è di competenza della segreteria della Commissione Provinciale, dato che una strampalata sentenza della C.T.R. della Sicilia aveva “inventato” una competenza ed capacità di agire del Presidente della Commissione, che invece in materia di C.U.T. è assolutamente estraneo.

Già il giudice nominato da una delle parti è anomalo, come ricordato nella Gazzetta 92, ma che lo stesso giudice abbia anche l’incarico di esigere, e gestire il contenzioso in ordine ad entrate tributarie è veramente stravagante!

 

 

Eppure la norma è chiara, dato che il testo del decreto sul processo tributario (D.Lgs.546/92) all’art.11 specifica che “Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato” con una esposizione lineare che non dovrebbe lasciare spazio a dubbi!

Invece davanti le Corti di Palermo si sono consumati i due gradi di giudizio di merito, e si arriva in Cassazione per ripetere quello che la legge aveva linearmente delineato.

Ecco allora che assume rilevanza, a prescindere dalla pretestuosità della vertenza che ha dato spunto a queste note, la problematica di giudici tributari di ruolo, istituzionalizzati con la riforma del processo, che vengono nominati dal Ministero delle Finanze che, come sottolinea la stessa ordinanza commentata, è parte del processo.

Forse nella auspicata riforma del sistema tributario vi potrà anche essere la trasmigrazione della Giustizia Tributaria dal Ministero delle Finanze al Ministero di Giustizia, la sua collocazione istituzionale.

Intanto abbiamo anche la Cassazione che deve occuparsi della titolarità della pretesa, nonostante la limpida formulazione della legge che non permette dubbi

Un chiaro caso di litre temeraria del contribuente.

 

 

Gazzetta Tributaria 97, 23/11/2022

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