I CATTIVI ESEMPI DEI CINQUE STELLE COLPISCONO ANCHE IL FISCO! (Gazzetta Tributaria n.102/2022)

I CATTIVI ESEMPI DEI CINQUE STELLE COLPISCONO ANCHE IL FISCO! (Gazzetta Tributaria n.102/2022)

102 – Il sospetto sui bonifici viene avanzato dall’Agenzia per proporre rettifiche degli oneri deducibili!

In queste colonne viene citato con frequenza lo STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE come fonte a cui ispirarsi per sognare una riforma effettiva sia delle norme fiscali che dei rapporti tra Amministrazione e mondo dei Contribuenti.

E la speranza rimane, anche se sono frequenti i momenti di sconcerto e disillusione.

Uno di questi è capitato qualche giorno fa, notando che una richiesta di documenti formulata dall’Agenzia territoriale di Milano 4 per valutare la dichiarazione dei redditi e la deducibilità degli oneri afferma, testuale:

“la documentazione presentata per i contributi in esame è carente, in quanto non sono stati inviati i bonifici quietanzati, ma dei bonifici ancora revocabili

Al vostro commentatore risuona ancora in mente, con insistente frequenza l’art. 10 dello statuto del contribuente che recita e proclama la necessità della buona fede nei rapporti tra Agenzia e Contribuente, e dichiarare che la produzione, a sostegno degli oneri dedotti in dichiarazione, dei relativi bonifici di pagamento non basta perché quel birichino del contribuente potrebbe formulare un bonifico per rappresentare, falsamente, il pagamento e poi revocarlo per annullare l’addebito, è la negazione più smaccata di tale principio.

 

Ma vuol dire che mancanza di buona fede è nel controllore, non nel dichiarante.

Poi viene alla memoria il comportamento di taluni rappresentanti del popolo in Parlamento, eletti con il movimento di Beppe Grillo, che hanno posto in essere tale tecnica per eludere l’obbligo di rimborsare il movimento, e forse vi è un’attenuante al comportamento dell’Agenzia.

Solo un attenuante, però, dato che partire con la revocabilità dei bonifici per contestare l’onere è una larvata accusa di malafede nei confronti del cittadino, che secondo l’Agenzia le pensa tutte pur di non pagare le imposte.

Il fatto che si tratti di oneri deducibili, che permettono solo un risparmio limitato di imposta, evidentemente non rileva, ma conta il sospetto che possa essere posta in essere un comporto illecito, e penalmente rilevante – si tratterebbe di truffa! – pur avanzata a sproposito e senza alcun appiglio probatorio, anche a livello presuntivo.

I cattivi maestri che in Parlamento hanno tenuto tale comportamento non sono stati rieletti: magari la stessa sorte dovrebbe essere applicata a coloro che hanno ipotizzato questo comportamento scorretto all’Agenzia!

 

 

Gazzetta Tributaria 102, 06/12/2022

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