I BENEFICI…NON BASTANO MAI (MA NON SI DEVE ESAGERARE!) (Gazzetta Tributaria n.80/2022)

I BENEFICI…NON BASTANO MAI (MA NON SI DEVE ESAGERARE!) (Gazzetta Tributaria n.80/2022)

80-Non può esservi convivenza nel tempo tra beneficio per gli impatriati e il regime forfettario per gli autonomi.

 

 

A volte il Fisco sa essere generoso nei benefici, ma non si deve pretendere di godere di doppi benefici!

 

Così si potrebbe sintetizzare la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 460/2022 del 20 settembre.

 

La fattispecie è relativamente semplice nella sua linearità: un cittadino rientra in Italia dopo un periodo di permanenza lavorativa all’estero, e potrebbe quindi usufruire del particolare regime di favore dei c.d. impatriati (D. Lgs. 147/2015) con la riduzione forfettizzata della base imponibile per i successivi cinque anni dal rientro.

 

Ma questo contribuente non sa quale sarà la misura del reddito annuale (di lavoro autonomo) prodotto (superiore o inferiore al limite dei 65.000 euro) e quindi ritiene di poter scegliere, anno per anno, se rimanere nel regime degli impatriati o optare per il regime c.d. forfettario, che comporta una riduzione della base imponibile e la tassazione “flat”.

 

 

 

 

L’Agenzia, con tono deciso, afferma che una volta effettuata la scelta per gli impatriati questa è vincolante per cinque anni, e tale agevolazione non è compatibile con lo speciale regime forfettario che determina anche la misura dell’imponibile sulla base di percentuali di redditività stimate.

 

Tra le righe si legge che in caso di trattamenti di favore non è possibile mescolare i due regimi agevolativi, e quindi la scelta del beneficio per gli impatriati è vincolante per il quinquennio dal reingresso in Italia senza possibilità di sliding doors a seconda della convenienza, tenuto conto anche del fatto che le basi su cui applicare le agevolazioni sono diverse (riduzione al 30% per gli impatriati o determinazione forfettizzata per gli altri).

 

Oppure la sostanza è che non bisogna esagerare, che se applicare le agevolazioni tributarie è un diritto pretendere di cambiare in itinere secondo convenienza diventa eccessivo!

 

 

 

Gazzetta 80, 21/09/2022

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